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Abbattere le barriere architettoniche in casa costerà meno

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis (comma 1, lettera e) del Tuir, rientrano anche delle misure specifiche finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle nostre case.

Qualora si debbano sostenere delle spese entro il 31 dicembre 2024, sappiate che per tali lavori di abbattimento è riconosciuta una detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e da calcolare su un importo massimo di 96mila euro. Dal 2025 la percentuale di detrazione scenderà al 36% e si calcolerà su un importo massimo di spesa di 48mila euro.

L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha più volte precisato che la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori.

Gli abbattimenti detraibili.

Vediamo in dettaglio quali sono le barriere il cui abbattimento è detraibile. Sono tutti gli ostacoli citati nel decreto ministeriale n. 236 del 1989.

  • Ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • Ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  • La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Lavori non detraibili.

L’AdE chiarisce, inoltre, che gli interventi i quali non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili (soggetti a detrazione) come tali.

Per esempio, “non è agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato decreto ministeriale”.

Sarebbero comunque detraibili qualora si trattasse di interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell’edificio) o straordinaria.

di Nicola Teofilo

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