È intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.17 a fornire chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale del cosiddetto Decreto Energia (decreto legge n.130 del 27 settembre 2021).
Quest’ultimo, per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, ha previsto per il quarto trimestre del 2021 alcune agevolazioni tra cui l’applicazione dell’aliquota IVA al 5% per i consumi di gas metano impiegato “per usi civili e industriali”.
La circolare fornisce chiarimenti proprio in merito all’articolo 2, comma 1 del (Dl n.130/2021) a alle nuove agevolazioni per le forniture di gas metano per combustione, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, che siano solo stimati o effettivi.
L’ambito di applicazione del Decreto energia
La circolare dell’Agenzia definisce l’ambito di applicazione della norma e specifica che la disposizione di legge riduce temporaneamente al 5% l’aliquota Iva applicabile ai consumi di gas metano per combustione utilizzato per:
- usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%
- usi civili che superano il limite annuo di 480 metri cubi, e industriali, ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%
Nella circolare, inoltre, si forniscono indicazioni in merito alla distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” del gas naturale destinato alla combustione, così come definiti dall’articolo 26, comma 1 del testo unico delle accise.
Che cosa non rientra nell’agevolazione
L’Agenzia precisa che la riduzione temporanea dell’aliquota IVA non si estende al gas metano impiegato per autotrazione, né al gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica.
Reverse charge e split payment
La circolare si sofferma infine sulla diversa tipologia di trattamento, nei casi di applicazione dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) e di scissione dei pagamenti (split payment).
Scrive FiscoOggi.it, rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: “Nel primo caso è opportuno evidenziare che la relativa disciplina si applica alle cessioni di gas metano a un mero rivenditore, che acquisti il gas in tale veste, al fine della successiva rivendita dello stesso. Poichè, in tali ipotesi, il gas metano da esso acquistato non prevede immissione in consumo e che lo stesso venga utilizzato per combustione, non trova applicazione il beneficio in commento. Nel secondo caso, invece, si rileva che la scissione dei pagamenti non incide sulla natura dell’uso che tali soggetti effettuano del gas metano. Ne consegue, quindi che, il fornitore, ricorrendone i requisiti, emetterà fattura con applicazione dell’aliquota Iva del 5% e verserà direttamente all’Erario l’imposta dovuta sulla prestazione”.
di Ida del Coro
Questo post Agevolazioni per il gas metano: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate é pubblicato da Immobiliare.it.