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Agevolazioni per ri-acquisto “prima casa”: il luogo di lavoro non ha rilevanza

La Corte di Cassazione ha stabilito che la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, a seguito dell’alienazione infraquinquennale dell’immobile, è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale.

Non ha alcun rilievo il luogo in cui l’acquirente esercita la propria attività lavorativa.

Riacquisto prima casa e luogo di lavoro: il caso

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l’appello di una contribuente, ritenendo legittimo il beneficio fiscale, in quanto l’acquisto effettuato dopo la rivendita infraquinquennale aveva comunque riguardato un immobile nel comune in cui svolgeva la propria attività lavorativa.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo esistesse una violazione o una falsa applicazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 131 del 1986 laddove la Ctr Lazio aveva “erroneamente” ritenuto di poter applicare le medesime condizioni previste per il diverso caso della concessione dell’agevolazione al momento dell’acquisto del primo immobile.

La Corte di Cassazione sulle norme per il riacquisto prima casa

La Corte di Cassazione osserva che nella normativa di riferimento è stabilito che l’aliquota agevolata dell’imposta di registro si applica, purché “l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività. […] La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.

In altre parole, la decadenza dal beneficio “prima casa”, conseguente all’alienazione dell’immobile prima che decorrano cinque anni dall’acquisto, si evita solo a condizione che intervenga l’acquisto di un altro immobile entro un anno dall’alienazione o che tale immobile sia acquistato per essere adibito ad abitazione principale del contribuente. Non assume quindi alcun rilievo la circostanza che l’acquirente svolga la propria attività lavorativa nel comune in cui si trova l’immobile da ultimo acquistato.

di Aurora Tamigio

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