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Appalto in condominio e responsabilità solidale: cosa sapere e come funziona

Secondo l’articolo 2055 del codice civile, quando il danno è causato dalla condotta di più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del soggetto che lo ha subito.

Colui che provvede per primo al pagamento, ha diritto di agire nei confronti di ciascuno degli altri (rimasti inadempienti) per ottenere il rimborso di quanto anticipato, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nelle ipotesi d’incertezza, le singole responsabilità si presumono uguali.

Difetti dell’appalto in condominio: in cosa consiste il concorso di cause

Quando l’evento dannoso è riconducibile sia alla cattiva esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria affidate in appalto alla ditta esecutrice, che alla cattiva (o omessa) vigilanza sulle lavorazioni da parte del direttore dei lavori, è configurabile la responsabilità solidale e concorrente di entrambi, nei confronti del condominio committente.

Si tratta del c.d. concorso di cause, che presuppone che l’illecito extracontrattuale (di cui parla l’articolo 2055 del codice civile) sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, realizzate da tutti i soggetti agenti.


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Il caso concreto

Con la sentenza n. 22575 del 19 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento appena esposto, precisando che qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni.

In ipotesi simili, affinché sia configurabile la sussistenza del vincolo della solidarietà, è sufficiente che le singole condotte, anche omissive, di ciascuno dei soggetti coinvolti, sia pure a diverso titolo, abbiano concorso in modo causalmente efficiente a produrre l’evento.

La circostanza per la quale le condotte costituiscano autonomi e distinti inadempimenti, o violazioni di norme giuridiche diverse, non è in alcun modo rilevante.

Allo stesso modo, afferma la Cassazione, è del tutto irrilevante che appaltatore e direttore dei lavori abbiano agito, su mandato del committente, in base a differenti titoli contrattuali, in quanto le diverse condotte colpose realizzate dai responsabili, determinano un illecito extracontrattuale che ha, rispetto al danneggiato, il carattere dell’unicità.

Le conseguenze della pronuncia in termini risarcitori

La Cassazione conclude, dunque, affermando che, in questi casi, l’attività dell’appaltatore e quella del direttore dei lavori, pur essendo causalmente e tecnicamente autonome e differenti, concorrono in eguale misura alla determinazione del danno nei confronti del committente, con la conseguenza che entrambi i soggetti (indipendentemente dalla gradazione delle rispettive responsabilità nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente il danneggiato.

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