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Barriere architettoniche: come abbatterle in condominio e negli edifici pubblici

L’abbattimento delle barriere architettoniche è uno dei temi principali per quanto riguarda la progettazione delle città in chiave di accessibilità, inclusività e qualità della vita quotidiana.

Il miglioramento degli spazi urbani andrà sarà più di pari passo con l’eliminazione degli ostacoli alla libertà di movimento negli spazi e negli edifici pubblici.

Che cosa sono le barriere architettoniche

Per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo fisico che impedisce a una persona con ridotte/ limitate capacità motorie o sensoriali la fruibilità degli spazi pubblici o privato.

Qualche esempio di barriera architettonica?

Una scala, un dislivello, un marciapiede troppo stretto che impedisce il passaggio a una carrozzina. Ma anche l’assenza di segnaletica per i non vedenti e i sordi: la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per i non vedenti, gli ipovedenti e i sordi, nello specifico, è denominata “barriera percettiva” o “senso-percettiva”.

Barriere architettoniche: la normativa

La normativa che specifica l’ampiezza del termine barriera architettonica, parlando di impedimenti fisico e non solo, è il DM 236/89: è l’unica legge a occuparsi dell’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici e fornisce informazioni per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, in base a 3 principi fondamentali:

  • Adattabilità
  • Visitabilità
  • Accessibilità

Altre normative, a livello europeo sono la EN 8140 e la EN 8141, che riguardano il tipo di prodotti adatti, mentre la legge di riferimento a livello comunitario è la Direttiva macchine 42/2006.

L’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici

Eliminare le barriere architettoniche negli edifici pubblici (ristoranti, negozi, musei, luoghi di culto) è un tema fondamentale che riguarda l’accessibilità e l’inclusività: gradini, rampe, servizi igienici non a norma, assenza di ascensore sono mancanze che fino a qualche anno fa esisteva ancora una certa tolleranza ma che, oggi, non possono essere tollerate.

Le soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell’accessibilità vanno concepite su misura per ogni singolo spazio ma quelle che non devono mai mancare sono:

  • la rampa di accesso, necessaria alle persone disabili a superare dislivelli, come i gradini all’ingresso di un edificio;
  • i servoscala con pedana, da installare sia all’interno o all’esterno di un edificio;
  • le piattaforme elevatrici, per superare dislivelli fino a 3 metri.
  • gli ascensori per disabili, progettati specificatamente per le esigenze delle persone con disabilità motorie o che si muovono su sedia a rotelle.

Inoltre, a beneficio delle persone con disabilità visiva, sono fondamentali i segnali tattili sul piano di calpestio, mappe a rilievo, segnalatori acustici ai semafori.

Gli ipovedenti hanno diritto anche a un forte contrasto di luminosità fra i segnali tattili e lo spazio intorno, a una illuminazione degli ambienti adeguata (sia per intensità, sia per disposizione dei corpi illuminanti), a una segnaletica accessibile per tipo e grandezza dei caratteri.

A beneficio dei non udenti vanno previsti segnali di allarme visivi e informazioni diffuse mediante display visivi.


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Eliminazione barriere architettoniche: le soluzioni per il privato

Abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati significa eliminare gli ostacoli e tutti quegli elementi che impediscono, o rendono difficile, la fruizione dello spazio da parte di chi ha limitata capacità motoria o sensoriale, ma anche da parte delle persone che, per età o impedimento temporaneo, rischia di vedersi limitare l’uso dell’ambiente.

Negli immobili residenziali, una delle situazioni più comuni è la presenza in casa di gradini: in questo caso può essere installato un montascale a poltroncina o un servoscala a pedana, tra gli ausili più utilizzati negli edifici privati.

Se la casa ha più piani e altezze significative, oppure in condominio, una soluzione è installare un ascensore per disabili.

Abbattimento delle barriere architettoniche in condominio

Le barriere architettoniche sono un tema di grande rilevanza anche in condominio: la legge n° 13 del 1989 stabilisce quali sono i termini e modalità per garantire l’accessibilità degli spazi in ambito condominiale. Nello specifico, si stabilisce come richiedere modifiche del condominio al fine di eliminare le barriere architettoniche.

Per un intervento di rimozione delle barriere architettoniche – per esempio, l’installazione di un montascale, di un ascensore o la modifica di uno specifico spazio già esistente – il condominio deve presentare una richiesta scritta alla quale poi seguirà un’assemblea condominiale.

In seguito, l’amministratore deve convocare l’assemblea entro trenta giorni e, nella richiesta, deve essere specificato l’intervento che si vuole realizzare e le modalità di esecuzione. Nel caso di prima convocazione, devono essere presenti i condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Il quorum si raggiunge se il numero di voti rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se non è possibile deliberare, si fa una seconda convocazione a cui deve partecipare un numero di condomini che rappresenti almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

In questo caso si raggiunge il quorum se c’è il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Se questo quorum viene raggiunto, l’intervento può essere realizzato e le spese sono ripartite tra tutti i condomini.

Se entro tre mesi dalla richiesta l’assemblea non approva l’intervento o non si pronuncia in merito, chi lo ha richiesto può comunque realizzarlo a sue spese, a patto che rispetti i seguenti limiti imposti dal Codice Civile (articoli 1120 e 1121):

  • non rechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;
  • non ne alteri il decoro architettonico;
  • non renda altre parti dell’edificio inservibili all’uso anche di un solo condomino.

Se, ad esempio, l’installazione di un ascensore rende impossibile l’utilizzo di uno spazio pubblico o privato – una cantina o un garage – l’intervento non può essere realizzato; un altro caso di impedimento è quando i lavori vadano a intaccare la sicurezza del condominio, in quanto molto invasivi o prolungati nel tempo.

di Aurora Tamigio

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