L’agevolazione prima casa per i giovani, prevista dal decreto Sostegni-bis, vale soltanto in fase di acquisto: il beneficio fiscale non si applica agli atti di pre-rogito, alla caparra e agli acconti.
È quanto si evince da un approfondimento proposto da FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal caso concreto di un contribuente. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta.
Quando si applica l’agevolazione prima casa
Il quesito di partenza è posto da un cittadino che vuole usufruire dell’agevolazione prevista dal decreto Sostegni-bis per gli acquisti di immobili da parte di giovani under 36.
Il contribuente chiede se può applicare il regime fiscale di favore anche in sede di registrazione del contratto preliminare, con riguardo, in particolare, all’imposta di registro proporzionale da versare per gli acconti e la caparra.
Ricordiamo infatti che giovani che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età e con Isee non superiore a 40mila euro annui sono infatti esonerati dal pagamento delle imposte di registro e ipo-catastali sugli atti traslativi delle prime case anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
L’incentivo è valido solo in fase di acquisto
Nella risposta n. 650 del 1° ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce dunque che l’agevolazione per i giovani non può essere applicata in sede di registrazione del contratto preliminare ma solo dopo la stipula dell’atto di compravendita.
Sono quindi esclusi dall’esenzione i contratti preliminari e di conseguenza il contribuente dovrà versare l’imposta di registro prevista per il pre-rogito, gli acconti e la caparra. In seguito, potrà presentare istanza di rimborso della differenza tra l’imposta versata per caparra, gli acconti e l’imposta principale dovuta per il contratto definitivo.
di Aurora Tamigio
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