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Braga di raccordo: si tratta di bene condominiale o proprietà privata?

Al contrario di quanto si può pensare in un primo momento, si tratta di una domanda pratica e che ci si potrebbe porre abbastanza frequentemente nella vita quotidiana del condominio: ecco perché la giurisprudenza si è spesso trovata ad approfondire la natura giuridica della braga di scarico, giungendo a soluzioni contrastanti ed evidenziandone la natura ibrida, ora condominiale, ora privata.

La natura condominiale della braga di scarico

A suffragare questo primo orientamento, merita di essere ricordata l’Ordinanza della Suprema Corte n. 778 del 19 gennaio 2012 dalla quale si ricavano due principi, per lungo tempo non contestati:

  1. la braga di raccordo è di proprietà dei condòmini che si servono dell’impianto cui essa è allacciata poiché, rispetto alla funzione di utilità per lo scarico del condòmino singolo, deve ritenersi prevalente la funzione di raccordo con la colonna montante;
  2. in assenza della braga, non vi sarebbe raccordo alcuno con la colonna di scarico con conseguente impossibilità di funzionamento dell’intero impianto.

La natura privata della braga di raccordo

L’orientamento sopra esposto, si è mantenuto costante sino al 2018, anno in cui il Supremo Collegio, con la Sentenza n. 1027 del 17 gennaio 2018, con una decisa inversione di tendenza, si è attestata su posizioni opposte, affermando che, poiché la braga è collocata strutturalmente nella diramazione orizzontale che, dall’impianto privato convoglia le tubature nella colonna montante a sviluppo verticale, e non all’interno di quest’ultima, che è di pertinenza condominiale, essa non può rientrare nella proprietà comune, la quale è tale proprio perché destinata all’uso e al godimento della collettività e non del singolo.

Un nuovo indirizzo

In quest0 contesto, si inserisce la Sentenza n. 1908 del 05 marzo 2021, del Tribunale di Milano che ha affermato che le responsabilità per i danni patiti dal privato, in seguito alla rottura del manufatto in questione, e dei pregiudizi economici conseguenti, vadano ascritte non al privato, ma esclusivamente al condominio, con esonero da ogni coinvolgimento dell’altra convenuta.

Un caso processuale

L’attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il Condominio e la proprietaria dell’appartamento sovrastante il suo, affinché ne venisse accertata la responsabilità e, dunque, dichiarata la condanna al risarcimento dei danni subiti, per le infiltrazioni d’acqua verificatesi nel proprio appartamento.

Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione e insistendo per il rigetto dell’avversa domande.

Integrato il contraddittorio, ed espletata la richiesta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione, senza ulteriore attività istruttoria.

La Consulenza Tecnica effettuata in corso di causa ha evidenziato, che, nel caso di specie, le infiltrazioni sono state causate “dalla rottura (…) verificatasi in un raccordo, o snodo (c. d. braga) su cui si inseriscono sia il tubo proveniente dall’appartamento (…) sia il tubo condominiale che raccoglie l’acqua piovana.”

Ad avviso del giudice di merito, trattasi di una porzione di tubatura rientrante nei beni comuni indicati all’art. 1117 n. 3 c.c., a mente del quale sono oggetto di proprietà condominiale – e non privata – “(…) gli impianti idrici e fognari (…) e i relativi collegamenti final punto di diramazione ai locali di proprietà individuale”.

Il tubo interessato dalla rottura, ossia la braga di raccordo, si configura, per il Tribunale, proprio come uno dei collegamenti -tra impianto idrico condominiale ed impianto del singolo condòmino- ai quali fa riferimento il dettato codicistico e, pertanto, dev’essere considerato di proprietà condominiale, condividendosi sul punto il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 778/2012.

Ne deriva la responsabilità a titolo di custodia, ex art. 2051 c.c., del Condominio convenuto.

di Roberto Rizzo

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