In caso di separazione tra coniugi, il Tribunale solitamente affida l’abitazione dove viveva la famiglia, la cosiddetta casa familiare, in corso di divorzio, a una delle parti.
Di norma, nel caso di famiglie con figli minori, il coniuge che resta in casa è la madre con i figli, come vuole il diritto di famiglia, che tende a tutelare i minori e il loro equilibrio.
Ma non è questo il tema, la domanda è: nel caso di affidamento dell’abitazione all’ex coniuge a chi spetta affrontare il pagamento delle spese di condominio dell’immobile?
In effetti, quella delle spese condominiale è una voce che a volte può pesare anche molto nell’economia familiare e quindi è giusto fare chiarezza.
Chi paga il condominio della casa assegnata all’ex coniuge
Le rate del condominio vengono sempre richieste alla proprietà dell’immobile. L’amministratore ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni da ciascun condomino e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare.
Questo presume che l’amministratore non abbia alcuna facoltà di richiedere il pagamento delle rate condominiali all’ex coniuge che non è proprietario dell’immobile, oppure a un convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come “diritto personale di godimento sui generis”.
Recentissima, la sentenza della Sesta Sezione Civile della Cassazione che ha stabilito quanto appena descritto. Pr giungere a questa sentenza definitiva vi raccontiamo l’iter giuridico.
Il caso pratico
Il caso, terminato pochi giorni fa con sentenza n. 16613 del 23 maggio 2022, inizia con il ricorso da parte di un Condominio contro la decisione del Tribunale di Bari che dichiarava fondato il motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie del condominio, ritenendo l’appellante semplice assegnataria della casa familiare, a seguito dell’intervenuta separazione personale
Il Giudice del Tribunale di Bari ha, quindi, ribadito che tutte le delibere condominiali con le quali erano state ripartite le relative spese, sono azionabili soltanto nei confronti dei singoli proprietari di casa, detentori del diritto di partecipare e di votare in assemblea.
Un’ex coniuge o ex convivente che ottiene l’assegnazione della casa familiare, senza esserne proprietario, ottiene solamente semplice diritto di godimento sul bene e le spese restano a carico dell’assegnatario.
Ciò premesso nel caso specifico avvenuto presso il Tribunale di Bari, è stato respinto il decreto ingiuntivo intimato dal condominio nei confronti della ex moglie.
Divisione deli oneri condominiali tra proprietà ed ex coniuge
La legge definisce anche che, per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali riguardanti la casa familiare oggetto di assegnazione, durante la seduta che determina i termini di separazione o il divorzio tra le due parti, è possibile evidenziare il problema delle spese condominiali e definire la ripartizione degli oneri dovuti dal coniuge assegnatario, cioè che utilizza l’immobile, e gli oneri che rimangono invece a carico dell’ex coniuge in qualità di unico proprietario dell’abitazione.
In questo modo, definendo nella giusta sede, quali siano le spese destinate a chi utilizza i servizi dello Stabile e quali quelle spettanti alla unica proprietà, non si rischia di incorrere in errori e ulteriori litigi tra coniugi.
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