È scaduto il tempo a disposizione ai sostituti d’imposta per presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2022. Era mercoledì 16 marzo, la data ultima per farlo, ma entro il 21 marzo chi, dopo aver trasmesso la Cu il 16 marzo, dovesse successivamente ritrasmetterlo attraverso l’annullamento del precedente, non pagherebbe alcuna sanzione.
Sono previsti invece tempi molto più lunghi per le Certificazioni uniche che non comprendono dati necessari ai fini della dichiarazione precompilata o redditi esenti. Per queste Cu la data di consegna è prevista per il 31 ottobre 2022.
Certificazione unica: come procedere
Le Cu possono essere presentate dai sostituti d’imposta o da intermediari autorizzati, solo in via telematica, e possono essere scaricate sul sito dell’Agenzia delle entrate, dove è disponibile tutto quanto occorre per inviarle, compresi i software per compilarle, controllarle e per trasmetterle.
Ecco come procedere, secondo le indicazioni di Fisco Oggi, la rivista Online dell’Agenzia delle entrate.
Tutte le informazioni da trasmettere sono composte da:
- frontespizio: dove ci sono le informazioni rispetto al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto d’imposta, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica.
- Il quadro CT: con le informazioni relative alla ricezione telematica dei dati del modello 730-4, resi disponibili dall’agenzia delle entrate.
- La Certificazione unica 2022: dove sono attestati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni da lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
È possibile suddividere il flusso delle informazioni in più invii.
La trasmissione del flusso si ritiene avvenuta, quando è conclusa tutta la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.
Come rettificare senza subire sanzioni
Vediamo cosa potrebbe succedere in caso ci dovessero essere errori o omissioni nell’invio telematico della Cu.
Ci sono cinque giorni a disposizione per rettificare errori od omissioni nell’invio della Cu senza incorrere in sanzioni.
Perciò chi, dopo aver trasmesso la Cu il 16 marzo, dovesse successivamente ritrasmetterlo attraverso l’annullamento del precedente, ma entro il 21 marzo, non pagherebbe alcuna sanzione.
- Per la Cu, presentata entro la scadenza, poi corretta e inviata nuovamente entro 60 giorni, è prevista una sanzione ridotta a un terzo, di 20 mila euro come massimo.
- In caso di omissione, errata o tardiva presentazione del Cu è prevista la sanzione di 100 euro per ogni Cu omessa fino a un massimo di 50 mila euro per sostituto d’imposta.
di Ida del Coro
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