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Che differenza c’è tra veranda e pergotenda. E perché è importante

In condominio, la chiusura di un balcone da parte di un soggetto privato, è fenomeno molto frequente.

L’amministratore, in questi casi, viene invitato dagli altri proprietari che eventualmente possono non essere d’accordo con questo tipo di misura a intervenire per denunciare abusi edilizi – non sempre esistenti – che, soprattutto in epoca di agevolazioni edilizie, possono rendere particolarmente disagevole l’accesso al beneficio fiscale a tutta la compagine condominiale.

Ecco perché può esser utile stabilire in quali casi si è effettivamente in presenza di un’attività illecita, rispetto alla quale l’amministratore di condominio dovrebbe effettivamente attivarsi a tutela della collettività.

Pergotenda o veranda: ecco che cosa cambia

Il Tar Liguria, con la sentenza n.408 del 05 maggio 2021, ha fatto chiarezza sulla differenza che sussiste tra una veranda, per la quale è necessario un idoneo titolo abilitativo, e la pergotenda che, al contrario, rientra tra le attività di edilizia libera e può essere installata senza particolari autorizzazioni.

Nel caso specifico, il giudice amministrativo ha esaminato il ricorso proposto dal proprietario di un ristorante che aveva realizzato, a servizio del proprio esercizio commerciale, una struttura adibita a protezione dagli agenti atmosferici, con particolari caratteristiche strutturali e che, proprio per queste, il Comune aveva ordinato di demolire.

In particolare, si trattava di opera ancorata stabilmente su una base di legno, chiusa su tutti i lati da pareti in alluminio e vetrate scorrevoli, con copertura retrattile e dotata di motori.

In virtù di tali particolarità, il Comune l’aveva ritenuta “nuova opera” e, come tale necessitante di titolo edilizio; il ristoratore, invece, l’aveva qualificata come mera “pertinenza” del proprio immobile e, di conseguenza, esente dalla necessità di permesso a costruire.

La decisione sul caso concreto

Il Tar ha chiarito che, rispetto a quei manufatti leggeri che hanno la funzione di soddisfare esigenze di semplice copertura temporanea, la tenda dotata di supporto – appunto la cosiddetta pergotenda – può rientrare nell’ambito dell’attività edilizia libera solo se il “telo”, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, rappresenta l’elemento caratterizzante la struttura nel suo complesso.

La tenda dev’essere, inoltre, finalizzata unicamente al miglior godimento dello spazio esterno, e la struttura portante deve avere solo la funzione di sostenere la copertura.

Ancora, la “tenda” vera e propria dev’essere in tessuto, o, comunque, in un materiale tale da non poter delimitare stabilmente uno spazio fisico, così da non determinare alcun aumento volumetrico o di superficie.

Al contrario, non è attività di edilizia libera e, dunque, necessita di titolo abilitante una realizzazione le caratteristiche strutturali esistenti nel caso di specie.

I materiali utilizzati (alluminio e vetro per i lati, legno per la base), la stabile chiusura dello spazio su tutti i lati e il fatto che l’accesso fosse possibile solo attraverso delle vetrate scorrevoli, hanno indotto a escludere che la struttura rappresentasse un mero accessorio rispetto alla tenda e hanno fatto ritenere che essa fosse, invece, idonea a determinare un deciso aumento volumetrico, configurandosi quale organismo edilizio autonomo.

Per tali le ragioni, il TAR Liguria, avendo riconosciuto la sussistenza dell’illecito edilizio ravvisato dal Comune, ha confermato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, emesso ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, rigettando il ricorso proposto dal ristoratore.

di Roberto Rizzo

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