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Come togliere l’usufrutto senza notaio

Cosa si intende con il termine usufrutto e come funziona? Per rinunciare all’usufrutto basta un accordo non ufficiale tra le parti oppure è necessario recarsi da un notaio?

Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’argomento.

Cos’è l’usufrutto?

Secondo l’articolo 981 del Codice civile, il diritto di usufrutto è “un diritto reale di godimento che consente a un soggetto diverso dal proprietario di utilizzare e godere di un bene”.

Nello specifico, con questo termine si fa riferimento a un diritto reale di godimento che assicura ad un soggetto, ovvero l’usufruttuario, il diritto di utilizzare e di godere pienamente di un bene che è di proprietà altrui.

In questo contesto, il proprietario è in realtà, e più precisamente, “nudo proprietario”, in quanto non gode del bene in oggetto che, invece, viene utilizzato dall’usufruttuario stesso.

L’usufrutto può avere come oggetto sia dei beni immobili che quelli mobili, a patto che questi ultimi siano inconsumabili.


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Quanto dura l’usufrutto?

È possibile concedere l’usufrutto di un immobile a scopo abitativo per un periodo determinato (ad esempio 10, 20 o 50 anni). Se non è indicato un termine preciso, l’usufrutto può durare per tutta la vita dell’usufruttuario e, al momento della sua morte, non è possibile trasmettere il diritto agli eredi.

In questo caso, il nudo proprietario ne acquisisce automaticamente la piena proprietà.

Come nasce il diritto di usufrutto?

L’usufrutto può essere costituito attraverso varie modalità, ovvero:

  • con la stipulazione di un contratto;
  • per legge (usufrutto legale);
  • per usucapione;
  • per testamento.

Come si estingue l’usufrutto?

La decadenza dell’usufrutto comporta la perdita di ogni diritto di godimento del bene da parte dell’usufruttuario che ritorna al nudo proprietario. Nello specifico, l’estinzione può avvenire tramite diverse modalità, che sono le seguenti:

  • morte dell’usufruttuario;
  • scadenza dei termini del contratto;
  • prescrizione;
  • consolidazione.

Si può rinunciare all’usufrutto senza il notaio?

L’usufruttuario, prima della scadenza dei termini previsti dal contratto, può rinunciare al proprio diritto per qualunque ragione, sempre con un atto scritto.

È possibile procedere attraverso due modalità, ovvero tramite atto pubblico oppure con una scrittura privata a pena di nullità.

Quest’ultima potrebbe essere redatta tra le parti senza rivolgersi al notaio. Trattandosi però di un semplice documento, non è sufficiente ai fini della trascrizione nei registri immobiliari ed è necessario, pertanto, avere una scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale.

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