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Comprare casa in Italia con residenza all’estero: quali agevolazioni si possono ottenere?

Molti parlano di fuga dei cervelli, descrivendo questo fenomeno come una “maledizione” tutta italiana. Però questa è spesso accompagnata da un altro fattore altrettanto spaventoso: la burocrazia. Infatti quando i giovani emigrano per lavoro devono trovarsi ad affrontare mille cavilli non solo all’interno della nuova nazione, ma anche nella propria patria.

Questo è anche il caso di chi ha intenzione di comprare casa, pur mantenendo la propria residenza fuori dall’Italia. In questo caso però sono previste delle soluzioni lineari e facilmente attuabili.

Infatti se si tratta del primo immobile di proprietà è possibile godere degli stessi vantaggi fiscali che avrebbe un cittadino residente nel nostro Paese.

Vediamo quali sono i passi da seguire.

Un chiarimento sull’iscrizione all’AIRE

Molti pensano che per acquistare la prima casa in Italia sia necessario essere iscritti all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero). Ma si tratta di una convinzione erronea: sono esclusi infatti i lavoratori stagionali, i militari, i diplomatici e tutti coloro che hanno trascorso un periodo fuori inferiore ai 12 mesi.

Se si rientra in queste categorie quindi basta solo compilare un’autocertificazione quando si redige l’atto di acquisto.

Residenza all’estero e acquisto della casa

In generale, l’acquirente è tenuto a trasferire entro 18 mesi la residenza nel Comune dell’immobile dichiarato come “prima casa”. In alternativa questo può anche essere il luogo in cui la persona svolge regolarmente la propria attività.

Se però si parla di un individuo trasferito in maniera permanente all’estero basta che la casa acquistata a suo nome sia la prima di sua proprietà su territorio italiano. In questo caso chi acquista può usufruire della riduzione dell’aliquota IVA che si attesta al 4%, così come di tutte le altre agevolazioni che abbiamo approfondito in questa guida dedicata al tema.

I limiti dell’agevolazione

Si può godere delle agevolazioni a patto che il bene acquistato non rientri negli immobili di lusso, indicati con i codici catastali A1, A8 e A9. Non è poi possibile vantare dei diritti su altre abitazioni, anche se condivise con altre persone. Per esempio non è possibile possederne una in comunione con un coniuge o con un parente.

Allo stesso modo è escluso pure chi gode di un usufrutto o di una nuda proprietà. Per riuscire a completare la transazione è quindi necessario presentare delle dichiarazioni di “non possidenza” che possano confermare che non si rientra in questa casistica.

Sono però accettati i casi in cui le vecchie proprietà vengano vendute entro un anno dall’atto di compravendita.

di Francesca Pozzo

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