La concessione edilizia è un permesso rilasciato dall’amministrazione comunale che permette la realizzazione di lavori edili o la trasformazione di immobili presenti in un determinato territorio.
Benché l’uso di questo termine sia tuttora diffuso, in realtà oggi non è più corretto parlare di concessione edilizia, bensì di permesso di costruire.
Licenza edilizia, concessione edilizia e permesso di costruire: un po’ di storia
Introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n.10 del 1977 per sostituire l’istituto della licenza edilizia, la concessione era una autorizzazione amministrativa riguardante tutte le attività volte alla trasformazione urbanistica ed edilizia di un determinato territorio comunale.
Il Testo Unico 380/2001 ha cancellato la concessione edilizia e introdotto il permesso di costruire, ovvero il titolo autorizzativo rilasciato dal Comune per eseguire interventi di trasformazione urbanistica del territorio.
Come richiedere il permesso di costruire
La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di pertinenza. Oltre alla richiesta è necessario allegare un progetto, redatto da un professionista abilitato come un architetto, un ingegnere o un geometra, comprendente gli elaborati grafici che descrivano dettagliatamente l’intervento che si desidera realizzare, una relazione urbanistica, oltre ad altri documenti specifici per il tipo di richiesta.
Il professionista che redige il progetto deve attestare, mediante allegata asseverazione, la conformità alla strumentazione urbanistica vigente nel Comune, nonché alle norme in materia edilizia e urbanistica, come la rispondenza al regolamento igienico-sanitario, alle norme antisismiche, di isolamento termico e acustico… Il Comune, una volta verificato il rispetto delle normative vigenti, rilascia l’autorizzazione a procedere. Gli estremi di ogni concessione edilizia sono chiaramente indicati nell’atto relativo, che contiene sia il numero identificativo sia l’indicazione della data della concessione.
Beni paesaggistici e storici, l’intervento della Soprintendenza
Per alcuni immobili è necessario effettuare un ulteriore passaggio: se l’oggetto dell’intervento è soggetto a vincoli di carattere ambientale, poiché ad esempio si trova all’interno di un parco protetto, oppure rappresenta un bene dal valore storico o artistico, sarà necessario richiedere un parere o nulla osta preventivo anche alla Soprintendenza competente.
Interventi che non richiedono concessione edilizia
Non tutti gli interventi richiedono il permesso di costruire, per alcune opere infatti si può agire in autonomia, purché sempre nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle normative di settore come norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Tra le operazioni che non necessitano di permessi troviamo, solo per citarne alcune, interventi relativi alla riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di: pavimentazione esterna e interna; elementi decorativi delle facciate; grondaie, tubi, pluviali e impianti di scarico; parapetti e ringhiere; ascensore e impianti di sollevamento verticale; impianto elettrico. O ancora riparazione, sostituzione, rinnovamento e inserimento di: inferriate e sistemi anti intrusione; scale retrattili e di arredo; controsoffitto non strutturale; comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi; impianto di illuminazione esterno; impianto di protezione antincendio; rifacimento e tinteggiatura dell’intonaco interno ed esterno.
Case mobili, camper e roulotte
La concessione edilizia riguarda ogni tipo di abitazione, anche quelle mobili e su ruote come camper e roulotte. Queste ultime possono essere installate senza autorizzazione solo per usi temporanei. Vale a dire, ad esempio, che un camper può sostare nelle aree dedicate spostandosi per il territorio, ma non può restare fermo in un terreno, anche se di proprietà, ed essere utilizzato come abitazione principale. L’ancoraggio deve quindi avvenire all’interno di una struttura ricettiva all’aperto ed essere transitorio.
La concessione edilizia riguarda anche le costruzioni mobili e i mezzi che vengono utilizzati come magazzini o depositi e non solo quindi quelli utilizzati a scopo abitativo. Se ad esempio mi servo di una roulotte per collocarvi all’interno del materiale avrò comunque bisogno di un’autorizzazione, poiché per quanto l’uso fatto non sia di tipo abitativo, esso risulta comunque essere stabile e duraturo.
Concessione edilizia in sanatoria
Le opere realizzate in assenza di concessione edilizia possono acquisirla in sanatoria e regolarizzare la propria condizione se sono però in grado di soddisfare il requisito di doppia conformità. Con questa definizione si intende che l’opera deve essere conforme allo strumento urbanistico sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Per ottenere la concessione edilizia in sanatoria è necessario effettuare il procedimento di accertamento di conformità. La normativa che regola la concessione edilizia in sanatoria è disciplinata, a livello nazionale, dal testo unico per l’edilizia e, a livello locale, dalle varie leggi edilizie regionali.
Come per il permesso di costruire, anche la domanda di concessione edilizia in sanatoria deve essere redatta da un tecnico specializzato e deve essere consegnata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune dove si trova l’immobile. In circostanze di questo tipo è inoltre previsto il pagamento di una sanzione il cui importo varia in rapporto al contributo di costruzione originariamente dovuto e non corrisposto.
di Anna Barbetta
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