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Condizionatore sulla facciata: il Comune può ordinarne la rimozione?

In caso di contrasto con le norme del regolamento edilizio comunale, il condomino è obbligato a rimuovere il condizionatore ed, eventualmente, sostituirlo con un impianto senza unità esterne o, comunque, conforme alle regole edilizie, a tutela del decoro urbano.

Lo ha stabilito il TAR Lombardia – Brescia con la sentenza n. 770 del 2022.

Per i giudici amministrativi non importa che altri proprietari della stessa palazzina abbiano installato impianti non a norma. Tale circostanza non permette di sanare la situazione specifica oggetto dell’ordinanza di rimozione.

Il fatto

La proprietaria di una gelateria, situata in un palazzo in pieno centro storico, proponeva ricorso contro l’ordinanza con la quale il Comune le aveva ordinato la rimozione dell’impianto di climatizzazione, con unità esterna appoggiata sulla facciata di un cortile dell’immobile, realizzato senza richiedere il parere della commissione paesaggio.

Secondo il comune, il condizionatore, così come posizionato, violava l’art. 45 del regolamento edilizio comunale, secondo il quale “gli apparati tecnologici degli impianti di condizionamento o climatizzazione, da collocare all’esterno di un edificio devano essere posizionati in modo da arrecare il minor impatto visivo”.

Lo stesso regolamento, inoltre, prevede che “nel caso di immobili ricadenti all’interno dei nuclei di antica formazione, ovvero assoggettati dal vigente strumento urbanistico generale a specifico grado di protezione e/o a vincolo storico-monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l’installazione di tali apparecchiature esterne è soggetta a preventivo parere della commissione del paesaggio”.


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I motivi del ricorso

La titolare della gelateria ha impugnato l’ordinanza, ritenendola illegittima per diverse ragioni.

Innanzitutto, sostiene che il condizionatore sarebbe indispensabile per svolgere la propria attività.

Il condizionatore, inoltre, sarebbe stato installato nelle stesse forme utilizzate dai proprietari di altre unità immobiliari dello stesso palazzo. A questi, tuttavia, il Comune non avrebbe imposto alcuna prescrizione.

In realtà, afferma la titolare della gelateria, in tutto il centro storico diversi commercianti e soggetti privati avrebbero installato condizionatori, senza rispettare il regolamento comunale.

La proprietaria sostiene poi che, spostando al suolo l’unità esterna del condizionatore (come imposto dal comune), il condizionatore risulterebbe d’ostacolo alla circolazione dei pedoni.

Ritiene, infine, che il condizionatore non sarebbe lesivo del decoro architettonico, perché la facciata non si affaccia sulla pubblica via del centro storico, ma rimane isolata sia alla vista, sia al transito del pubblico. L’apparecchiatura è, infatti, ubicata all’interno di un cortile privo di un qualsivoglia pregio architettonico.

La decisione del TAR

I giudici hanno respinto tutti i motivi di ricorso, confermando l’ordinanza comunale.

Innanzitutto, secondo il TAR l’installazione di un condizionatore non è affatto indispensabile per l’attività di gelateria. Con il condizionatore – affermano i giudici – la temperatura nei relativi locali è certamente più gradevole per il personale e la clientela; ma per la produzione e la conservazione del prodotto sono ovviamente necessari impianti frigoriferi, con gradazioni prossime allo zero.

Errato poi il ragionamento della ricorrente, secondo cui essa avrebbe pieno titolo a mantenere l’attuale – e ormai decennale – assetto, se altre soluzioni fossero per lei più difficoltose (e più dispendiose) da realizzare. Un impianto, realizzato in contrato con norme generali e prescrizioni specifiche, non può essere realizzato, e se realizzato deve essere rimosso (ed eventualmente sostituito da condizionatori senza unità esterna, notoriamente esistenti).

In ogni caso, l’ordinanza impugnata non vieta alla gelateria di avvalersi di un condizionatore. Essa impone che l’impianto deve essere realizzato nel rispetto del citato regolamento comunale e in conformità a un parere della commissione paesaggio, le cui richieste sono perfettamente realizzabili.

Peraltro, il regolamento comunale, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, non distingue tra facciate esterne e cortili interni, ma considera soltanto gli edifici posti in area tutelata.

Nessuna discriminazione

Nessuna discriminazione è infine rinvenibile rispetto alle installazioni esistenti di altri impianti, perché “ad ogni luogo – e ad ogni impianto – corrisponde una valutazione discrezionale specifica che non inficia ex se le altre”.

Comunque – si legge nella sentenza – “l’unità esterna del condizionatore della gelateria resta mal collocato, anche se, per avventura, anche altri lo sono: saranno gli eventuali pareri resi per questi ultimi ad essere viziati, e non quello qui d’interesse”.

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