Uno dei quesiti più frequenti in ambito condominiale riguarda il diritto di voto dei soggetti morosi in sede di assemblea. Nello specifico, l’intento di questo contenuto è quello di rispondere di seguito a una domanda molto discussa che, se non approfondita correttamente, può creare fraintendimenti o incomprensioni tra i condomini.
L’assemblea di condominio
Per fornire un quadro esaustivo sulla questione, è bene fare un piccolo passo indietro e riportare alcune informazioni relative all’assemblea condominiale e alla sua composizione. In sintesi, si tratta dell’organo deliberante che, oltre a essere sempre presente, prende tutte le decisioni relative alla gestione e alla manutenzione delle parti comuni del condominio.
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Come funziona l’assemblea di condominio?
L’articolo 1136 del Codice civile regola il funzionamento dell’assemblea di condominio. Ecco cosa è importante sapere:
- è costituita da tutti i condomini che sono proprietari di una o più unità immobiliari;
- essi devono essere avvisati con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione tramite i mezzi previsti dalla legge ed è possibile partecipare sia personalmente che attraverso delega;
- in sede di assemblea condominiale si esprime il proprio diritto di voto sui vari argomenti discussi (esempio: lavori straordinari);
- il voto può essere favorevole, contrario oppure è possibile astenersi.
Il soggetto moroso perde o meno il suo diritto di voto in assemblea?
Secondo la legge, il soggetto moroso non perde il suo diritto di voto e la delibera emessa dall’assemblea condominiale, che include pertanto anche il voto espresso dal soggetto inadempiente, risulta essere comunque valida.
A tale proposito, la Corte di Cassazione si è occupata di una questione delicata riguardante il principio di conflitto di interesse del soggetto moroso che, nella maggior parte dei casi, esprimerà una volontà opposta rispetto agli altri partecipanti all’assemblea.
In alcuni contesti, è possibile impugnare a posteriori la decisione presa in sede di assemblea solo se il voto del soggetto inadempiente sia stato così rilevante da determinare la maggioranza.
Perché in assemblea un soggetto moroso può continuare a votare?
Per concludere, possiamo affermare che i condomini morosi possono votare in sede di assemblea condominiale, in quanto non esiste una normativa specifica a riguardo.
Anzi, essi possono esprimere il proprio parere anche su questioni che li riguardano da vicino come, ad esempio, la delibera di un decreto ingiuntivo nei loro confronti.
I soggetti inadempienti non possono essere esclusi né dall’assemblea né dall’amministratore di condominio.
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