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Conviventi e agevolazione prima casa: cosa succede se la coppia “scoppia”?

Nel caso in cui il rapporto di convivenza venga meno prima dei 5 anni successivi all’acquisto, non si applicano le tutele previste per chi ha un contratto matrimonio e, dunque, si è tenuti alla restituzione di tutte le agevolazioni fruite è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza del 1° luglio 2022, n. 20956.

Il caso

Una coppia di conviventi non sposati decideva di acquistare insieme un immobile, fruendo delle agevolazioni previste per la “prima casa”. Ad ognuno spettava il 50% della proprietà indivisa dell’immobile.

Prima del trascorrere del periodo quinquennale previsto dalla normativa applicabile, la coppia si separava e la contribuente vendeva l’immobile per far fronte ad altre incombenti esigenze.

L’Agenzia delle Entrate, allora, emanava degli avvisi di liquidazione per recuperare le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, rideterminando inoltre l’imposta sostitutiva relativa ad un mutuo agevolato, oltre sanzioni ed interessi, in relazione all’immobile.

Le CTP e la CTR riconoscevano la legittimità dell’alienazione, poiché destinata a regolare i rapporti patrimoniali con il convivente, non basandosi esclusivamente sulla causa di forza maggiore, bensì facendo anche riferimento alla regolazione di rapporti patrimoniali ed obbligatori esistenti già alla data della cessazione della convivenza.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate ed ha cassato la sentenza della CTR impugnata e, decidendo la causa nel merito, ha altresì rigettato gli originari ricorsi della contribuente.


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Le agevolazioni prima casa

Le agevolazioni prima casa cui fa riferimento la sentenza in commento sono previste e disciplinate dal d.P.R. n. 131/1986. Con tale disposizione normativa sono state introdotte una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. A titolo esemplificativo, è ridotta l’imposta di registro e l’IVA e non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Per la fruizione di tali agevolazioni è necessario che rivendere l’unità abitativa non venga alienata a terzi prima di 5 anni. Nel caso di specie, come visto, prima di tale termine, una delle due quote è stata alienata all’altro comproprietario con accollo da parte di quest’ultimo del mutuo residuo, motivo per il quale l’Agenzia delle Entrate ha agito per il recupero delle agevolazioni fruite.

L’unica eccezione prevista del legislatore alla regola della decadenza dalle agevolazioni fruite opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Alienazione infra-quinquennale e regime matrimoniale

Ipotesi peculiare in tema di agevolazioni “prima casa” è quella di acquisto dell’immobile prima del decorso del termine di 5 anni da parte di uno dei due coniugi in virtù di una modifica delle condizioni di separazione.

Questo caso, nei i rapporti patrimoniali tra i coniugi, non comporta la decadenza dai benefici fiscali. Ciò si deve ad un’interpretazione della L. n. 74 del 1987, art. 19, ossia di “favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede”.

Alle coppie “di fatto” non si applica il regime di favore per le coppie sposate

Il ricordato principio di diritto è stato ritenuto inapplicabile alle ipotesi di coppie di fatto poiché la norma interpretata riguarda i soggetti legati da vincolo coniugale che abbiano intrapreso il procedimento previsto dalla legge per definire materie e questioni attinenti al loro rapporto. Procedimento di cui non vi è analogo per le ipotesi di crisi delle convivenze di fatto.

Né alla necessità di lasciare la casa di abitazione condivisa con il convivente di fatto può attribuirsi valenza di “forza maggiore”, tanto con riferimento al mancato riacquisto di altro immobile entro un anno quanto con riferimento all’alienazione infra-quinquennale. SI tratta, infatti, un “mero motivo soggettivo” e non certamente una causa di forza maggiore: l’alienazione della quota di proprietà dell’immobile rimane, infatti, una scelta pur sempre riconducibile alla volontà della contribuente.

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