Le spese sostenute per gli edifici che diventeranno abitativi solo una volta conclusi i lavori rientrano fra quelle agevolabili con il Superbonus 110%, ma bisogna che sia previsto il cambio di destinazione d’uso.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta n. 709 del 15 ottobre 2021, che si può leggere anche sul sito ufficiale FiscoOggi.it. Vediamo che cosa ha detto di preciso l’Ente.
Superbonus 110%, si può ottenere se cambia la destinazione d’uso
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate è questo: un cittadino possiede tre edifici composti da più unità immobiliari, quattro delle quali appartenenti alle categorie catastali C2 (magazzini e locali di deposito) e C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse).
Questi edifici saranno demoliti e ricostruiti con una diversa sagoma e con incremento volumetrico, miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico.
Ebbene, il contribuente si chiede se il Superbonus copra tutte le spese, comprese quelle relative alle unità non abitative, identificate appunto nella categoria catastale C.
L’Agenzia riporta l’articolo 16, Dl n. 63/2013 e spiega che sono ammessi al Superbonus i lavori sugli immobili da destinare a uso abitativo al termine dei lavori. Quindi se le unità appartenenti ora alla categoria C rientreranno poi nel gruppo A, le spese potranno essere agevolate con la maxi detrazione.
Rischio sismico: no alle agevolazioni
Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico. Dal momento che il contribuente ha presentato la richiesta del permesso di costruire nel settembre del 2019, non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali. In base alla normativa vigente in quella data, infatti, avrebbe dovuto allegare contestualmente l’asseverazione di un tecnico abilitato.
di Laura Fabbro
Questo post Da magazzino ad abitazione: ok al Superbonus secondo l’Agenzia delle Entrate é pubblicato da Immobiliare.it.