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Decreto antifrode e Bonus casa: le risposte alle domandi più frequenti

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate e poi sulla rivista online ufficiale FiscoOggi.it sono state pubblicate le prime 5 Faq che rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti, analizzati alla luce delle nuove novità normative introdotte con il Decreto antifrode.

Il D.L. 157/2021, entrato appunto in vigore lo scorso 12 novembre, prevede l’obbligo del visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in materia di Bonus edilizi.

Bonus casa, quando non è necessario il visto di conformità

L’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito, introdotto dal Decreto legge antifrode, non è necessario per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio se il contribuente ha ricevuto la fattura, pagato i fornitori e esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, prima del 12 novembre (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto stesso).

Congruità delle spese e individuazione dei valori massimi

Per quanto riguarda l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini di verificare la congruità delle spese è possibile far riferimento ai prezziari individuati dal Ministero dello Sviluppo economico nel decreto ministeriale del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”. In attesa del decreto del Ministero della transizione ecologica, che individuerà questi parametri, così come è stato stabilito dal Decreto Rilancio.

Congruità delle spese per gli interventi diversi dal Superbonus

La domanda, in questo caso, è se l’asseverazione prevista per gli interventi oggetto delle agevolazioni diverse dal Superbonus (per esempio Bonus ristrutturazioni, Antisisma, Facciate, ecc.) debba attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione o se riguardi solo la congruità delle spese. L’Agenzia risponde che è necessario far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nell’articolo 121, comma1-ter, letterab), del Dl n.34/2020, previsto dal Decreto antifrode.

Superbonus e visto di conformità

Relativamente al Superbonus al 110%, il visto di conformità diventa obbligatorio, anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni precompilate, presentate direttamente all’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Nella sua risposta l’Agenzia chiarisce “si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione”.

I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni

L’Agenzia delle Entrate ritiene che i tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possano asseverare, per lo stesso tipo di intervento, anche la congruità prevista dal Decreto antifrode.

di Ida del Coro

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