Le scale esterne devono rispettare le distanze tra costruzioni dal momento in cui, funzionali all’utilizzo di un edificio, ne costituiscono parte integrante.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 39034 del 09/12/2021
Sia che si tratti di una scala interna sia esterna, infatti, il manufatto di cui si discute non è destinato ad ospitare impianti a servizio dell’edificio principale, ma ne costituisce parte integrante, o in quanto originariamente destinata a suo servizio – nel caso della scala “principale” – o in quanto resasi necessaria a seguito di intervento normativo o diversa destinazione dell’edificio al quale accede, nel caso della scala antincendio realizzata all’esterno dell’immobile, ma stabilmente infissa al suolo e collegata all’edificio.
Le distanze tra costruzioni
Per l’applicazione dell’art. 873 del codice civile, che disciplina le distanze legali tra edifici, la nozione di “costruzione” da prendere in esame è “unica”.
Essa consiste – secondo la Cassazione – “in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata”.
I regolamenti comunali
I regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare il concetto di costruzione previsto nel codice civile in materia di distanze legali.
I regolamenti locali possono soltanto stabilire distanze maggiori di quelle fissate dal codice civile.
Se il regolamento comunale contiene una definizione delle singole tipologie di intervento edilizio, tale da escludere che talune di esse rientrino nel concetto di “costruzione”, tale previsione non può comunque limitare l’ambito di applicazione dell’art. 873 c.c. Il regolamento – noma secondaria – non può derogare, anche indirettamente, quella primaria.
La scala non è un volume tecnico
La Corte Suprema, nella circostanza, ha aggiunto anche che “il concetto di volume tecnico non si estende alle strutture del fabbricato, principali o accessorie, ma riguarda soltanto i manufatti destinati ad accogliere parti degli impianti a servizio dello stesso”.
La scala, pertanto, ancorché esterna, in quanto funzionale all’uso dell’edificio, ne costituisce parte integrante e dunque non rientra nel concetto di volume tecnico.
di Giuseppe Donato Nuzzo
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