Ancora novità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in questa fase 2 di emergenza Covid-19. Come abbiamo visto di recente, il Decreto Liquidità aveva messo a disposizione un bonus fiscale per la sanificazione dei luoghi di lavoro, corrispondente a un credito d’imposta; un ulteriore passo in avanti su questo punto è stato fatto con il DL Rilancio del 19 maggio. Vediamo insieme di cosa di tratta.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti
Questo credito d’imposta (pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80 mila euro) è stato messo a punto con l’obiettivo di incentivare tutte le diverse misure indispensabili all’adeguamento degli ambienti di lavoro, attraverso interventi volti al contenimento contro la diffusione del virus. Tra questi rientrano, ad esempio, l’acquisto di arredi di sicurezza, la realizzazione di spazi medici, ingressi e ambienti comuni, l’acquisto di nuove tecnologie necessarie allo svolgimento del lavoro e l’acquisto di apparecchi per il controllo della temperatura dei dipendenti. Questo credito d’imposta è cumulabile con altri bonus fiscali e agevolazioni, è utilizzabile solamente in compensazione ed è cedibile a terzi come banche e intermediari finanziari.
Il credito d’imposta per la sanificazione
Arriva anche un credito d’imposta, sempre nella misura del 60% ma per importi massimi di 60 mila euro, per sostenere tutte le opere di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione per i dipendenti. Rientrano come spese ammissibili anche termometri, termoscanner e l’acquisto e l’installazione di tutti quei dispositivi necessari a garantire le distanze di sicurezza. Questo credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in compensazione e non concorre alla formazione del reddito per le imposte applicate.
di Francesca Lauritano
Questo post DL Rilancio: le novità per la sanificazione degli ambienti di lavoro é pubblicato da Immobiliare.it.