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Donazione di un immobile: una breve guida tra norme e costi

La donazione è un atto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Cosa significa questa frase dai termini un po’ tecnici? In realtà, ci si riferisce a una procedura che si verifica non di rado all’interno di un nucleo familiare. Si tratta, per esempio, di quella situazione in cui un nonno decide di donare la propria casa ai nipoti, oppure i genitori regalano un’abitazione ai figli.

Si tratta a tutti gli effetti di un contratto che, una volta concluso, è irrevocabile a opera di una delle parti. Per questo motivo, deve essere stipulato alla presenza di un notaio e di due testimoni. Bisogna sapere, però, che questo tipo di accordo presenta anche una serie di criticità che potrebbero non emergere subito, soprattutto agli occhi dei meno esperti, ed è quindi importante avere ben chiara l’intera procedura e le sue conseguenze prima di concludere l’atto.

Cosa si intende per donazione di un immobile?

La donazione di un immobile è, come già accennato, un contratto che presenta due elementi essenziali: lo spirito di liberalità e l’arricchimento del donatario a scapito del donante. Significa cioè che una persona, un nonno, per esempio, decide di “impoverire” il proprio patrimonio per incrementare invece quello altrui, cioè del nipote. Questa procedura non è però un atto unilaterale: è necessario, infatti, che la donazione venga accettata da chi la riceve. In caso contrario, non potrà avere luogo.

Infine, bisogna sapere che esistono due forme di donazione: quella tipica e quella indiretta. Nel primo caso si seguono tutti i passaggi previsti dal Codice Civile. Nel secondo caso, invece, si tratta di una negoziazione in cui le parti hanno un obiettivo comune, ma lo perseguono con modalità diverse. Quest’ultima è anche la forma alla quale si ricorre più spesso in quanto risulta più vantaggiosa anche dal punto di vista economico.

Donante e donatario

Donante e donatario sono le due parti in causa all’interno del contratto di donazione di un immobile. Nel primo caso, si può trattare anche di un minore, quando la procedura avviene in sede di convenzioni matrimoniali. Chi riceve, invece, può essere una persona in vita, oppure che ancora deve nascere.

Un nascituro o un figlio già concepito possono infatti rivestire questo ruolo all’interno del contratto, a patto che i genitori, o futuri tali, siano in vita in quel momento e possano occuparsi dell’accettazione. Allo stesso modo, si può donare a un minore oppure a un interdetto, ma con accettazione da parte del tutore autorizzato dal giudice.

Donazione con riserva di usufrutto

La donazione con riserva di usufrutto è una modalità alla quale si ricorre di frequente. Questa tipologia di contratto prevede che il donante ceda in anticipo la proprietà del bene al donatario, ma si riserva il godimento dello stesso fino al momento della sua morte. A corredo, si occuperà anche delle spese ordinarie legate al mantenimento dell’immobile.

Sempre per fare un esempio, un padre può regalare la casa in cui vive al figlio, ma continuerà a viverci fino a quando rimarrà in vita. Per legge, inoltre, chi dona può stabilire che il vantaggio dell’usufrutto vada a un’altra persona, con la clausola però che il diritto resta in vigore fino a quando il donante non decede.

Quanto costa la donazione di un immobile

Anche se il bene non deve essere pagato da chi lo riceve, la donazione di un immobile ha comunque dei costi che riguardano soprattutto la parcella del notaio e le imposte previste, ovvero quella di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e di donazione. Va detto che questi contratti quando stipulati tra famigliari godono di una franchigia molto alta e quindi spesso sono esenti dall’ultima imposta menzionata.

Per quanto riguarda il costo dell’atto notarile, varia in base al listino prezzi stabilito dal professionista, al valore del bene e alla complessità dell’atto stesso.

Sul fronte delle imposte invece, oltre a quella di donazione, troviamo prima di tutto quella ipotecaria e castale, pari rispettivamente al 2% e all’1% del valore dell’immobile. Se, però, si tratta di prima casa, l’importo sarà fisso a 200 euro ciascuna.

A queste si aggiungono poi l’imposta di registro, che prevede sempre una spesa di 200 euro, e l’imposta di bollo, di 230 euro. Sono poi da considerare altre tasse necessarie per la trascrizione dell’atto e per le volture catastali. Tutti questi obblighi sono in carico al donatario.

di Giulia Dallagiovanna

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