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É possibile vendere o affittare la casa del portiere?

L’alloggio destinato al portiere è una proprietà comune del condominio che può essere venduto o ceduto in locazione. Quali sono le maggioranze necessarie in sede di assemblea?

Vediamo di seguito le informazioni per affrontare al meglio (e senza incomprensioni) la questione tra condomini.

La casa del portiere: un bene comune dei condomini

Prima di entrare nel vivo della trattazione, va sottolineato un aspetto rilevante che è utile per comprendere al meglio l’argomento.

Il Codice civile, ai sensi dell’articolo 1117, fa riferimento alle parti comuni di un edificio, tra le quali rientra, appunto, la casa del portiere che appartiene ai condomini.

Sono parti comuni di un edificio:

“Le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune”.

Questo è quanto viene espressamente riportato, anche se, in realtà, si tratta di una parte comune che può essere utilizzata eventualmente per un’altra destinazione che è differente rispetto a quella originariamente attribuitale.

Oltre a ciò, possono presentarsi alcune situazioni particolari: la casa del portiere può, ad esempio, non essere di proprietà condominiale oppure appartenere a una o più persone.

In alcuni condomini, possono essere presenti solo i locali per lo svolgimento del servizio di portineria, ma non gli alloggi. Alla luce di quanto riportato, l’alloggio fa riferimento alle regole della condominialità, ovvero:

  1. il condominio non può rinunciare ad esercitare il proprio diritto sulle parti comuni;
  2. le parti comuni non sono divisibili, previo il consenso di tutti i condomini.

Chi decide per la vendita e per l’affitto della casa del portiere?

L’assemblea condominiale non può prendere decisioni sulla vendita dell’alloggio del portiere, poiché non le è riconosciuta la prerogativa di disporre dei diritti dei condomini. Può solamente prendere delle decisioni sull’eventuale soppressione del servizio di portierato.

Alla casa del portiere, come precedentemente riportato, può essere adibito uno scopo differente rispetto all’originale e, proprio per tale motivo, l’alloggio può essere venduto, a patto che si raggiunga l’unanimità di tutti i condomini.

Per quanto riguarda la locazione va specificato che, essendo un atto di ordinaria amministrazione, è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei presenti in assemblea condominiale e che la quota raggiunga almeno il 50% dei millesimi dell’edificio.

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