Dal punto di vista architettonico, il gazebo costituisce una struttura coperta, ma aperta verso l’esterno. Non prevede pareti in muratura portante, ma una struttura in legno o metallo. Le pareti laterali del gazebo vengono di solito chiuse con strutture vetrate o telate, ma anche con reticolati lignei, spesso decorati con piante rampicanti. Spesso le pareti vengono chiuse con murature creando dei veri e propri ambienti abitabili, con tutti i confort del caso.
Permesso di costruire, si o no?
I gazebo sono di regola opere che non rappresentano costruzioni vere e proprie. Hanno caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, destinate a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo. Per questo motivo non necessitano di permesso di costruire.
Per strutture con caratteristiche di stabilità, invece, è richiesto il titolo edilizio. In recenti sentenze, i giudici tendono a considerare, oltre alle caratteristiche costruttive, il tempo di utilizzo dell’opera per capire se è destinata ad un uso stagionale o permanente. Ad esempio, si è affermato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Per questa tipologia di opere è dunque necessario il permesso di costruire. In caso contrario, si tratta di un intervento di edilizia libera per il quale solitamente non è richiesta neanche l’autorizzazione paesaggistica.
Lastrico solare
Molto spesso il lastrico solare, anziché essere di proprietà comune di tutti i condomini, appartiene soltanto ad alcuni (o ad uno) dei condomini.
L’esistenza della proprietà esclusiva dà vita ad una particolare situazione di concorrenza di diritti: quello di copertura dell’edificio, a vantaggio del proprietario esclusivo, o di chi ne ha l’uso esclusivo. Possiamo individuare i limiti al godimento del lastrico, da parte del proprietario esclusivo:
- le modificazioni o gli atti di godimento del lastrico solare non devono essere operati a scopo emulativo (art. 833 c.c.);
- tutte le opere poste in essere dal singolo condomino non devono essere contrarie alle norme previste dal regolamento condominiale;
- il proprietario esclusivo non può, nell’esercizio del proprio diritto, arrecare comunque pregiudizio alla funzione di copertura cui la terrazza, o il lastrico solare, naturalmente assolve;
- Il proprietario esclusivo del lastrico solare non può compiere alcun atto di godimento, o di modificazione del suo bene, se ciò comporta un danno al decoro dell’edificio, poiché, evidentemente, ne deriverebbe una diminuzione patrimoniale del valore dell’intero edificio e, quindi, una violazione dei diritti degli altri condomini.
Installare un gazebo in condominio
Sia in caso di realizzazione di un gazebo sul proprio terrazzo, che nel giardino condominiale, è necessario dare una preventiva comunicazione, mezzo raccomandata, al proprio amministratore, in quanto la realizzazione di tale opera potrebbe modificare la destinazione d’uso di determinate parti comuni o alterare l’estetica complessiva dell’edificio condominiale. Inoltre, l’installazione di questi manufatti non sempre è libera da vincoli o disposizioni di legge.
Normalmente, una qualsiasi opera edilizia che comporti la realizzazione di una volumetria, è sottoposta alla concessione di un permesso di costruire o alla presentazione di una DIA (oggi SCIA). Anche nel caso di una struttura precaria, essendo comunque poggiata sul terreno, necessità di autorizzazione: è il caso del gazebo in legno, della casetta da giardino, del box prefabbricato in legno o in lamiera, della recinzione con paletti, ecc. Lo stesso dicasi per strutture poggianti su fondazioni (tettoia, pensiline, ecc.).
Il rilascio dell’autorizzazione è quindi vincolata al parere dell’Ufficio tecnico del comune ove il manufatto viene realizzato e quindi legato alle disposizioni del Regolamento Edilizio attuativo.
Determinante inoltre è anche il rispetto delle distanze. Il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le norme in materia di distanze (artt. 873 ss. c.c.) e vedute (artt. 900 ss. c.c.) sono applicabili in ambito condominiale qualora ne risulti la compatibilità con la disciplina prevista per le cose comuni. In caso contrario, debbono considerarsi prevalenti le disposizioni ex art. 1102 c.c.
di Ivan Meo
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