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Esenzione Ici per immobili religiosi? Per applicarla sono richieste due condizioni

Un ente ecclesiastico non è esente dal pagamento dell’Ici se svolge attività ricettiva.

L’esenzione Ici per immobili religiosi destinati all’ospitalità infatti richiede due condizioni imprescindibili:

  • la prima è che l’edificio non abbia come oggetto principale l’esercizio commerciale;
  • e la seconda è che nella struttura venga svolta attività di assistenza.

Lo ha di recente ricordato e chiarito un approfondimento di FiscoOggi.it, la rivista online ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che cerchiamo ora di sintetizzare.

Ici ed enti ecclesiastici: il caso

La vertenza di partenza, da cui prende le mosse l’approfondimento dell’ente, vede a confronto un Comune della Val di Noto (Ragusa) e un ente ecclesiastico. Quest’ultimo aveva ricevuto un avviso di accertamento Ici, ma sosteneva di esservi esente, in quanto ente ecclesiastico con personalità giuridica, che utilizzava l’immobile per scopi istituzionali.

Di posizione diversa il Comune, che riferiva invece che l’immobile fosse destinato a residenza dei membri dell’ente e utilizzato per la formazione religiosa proprio di questi ultimi.

Quando l’immobile religioso è destinato all’ospitalità

La Commissione Tributaria Regionale (Ctr) della Sicilia ha stabilito che l’esenzione Ici per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici non si applica ai fabbricati utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive o di ospitalità.

E in questo caso non hanno alcuna importanza o rilevanza né la destinazione per fini sociali o religiosi degli utili eventualmente ricavati dall’attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico

È infatti stato ribadito che l’esenzione Ici è subordinata alle condizioni prima esposte:

  • l’attestazione che l’ente non abbia come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale (requisito soggettivo);
  • lo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate (requisito oggettivo).

Semplificando ulteriormente i termini della questione, l’ente religioso non ha dato prova dell’esistenza del requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate. E in definitiva, non è possibile applicare l’esenzione Ici.

di Aurora Tamigio

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