Cosa succede nel caso in cui un rigurgito della fogna condominiale danneggia l’immobile di un condomino? Chi paga le spese per il danno recato?
A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6914 del 2 marzo 2022.
Il caso in esame e l’esito
È stata la Corte di Cassazione, lo scorso 2 marzo, a pronunciarsi in riferimento al caso di un condomino la cui unità immobiliare era stata danneggiata da una perdita ingente causata dall’occlusione di una porzione dei tubi di scarico del condominio di cui faceva parte.
Dopo aver presentato la causa al Tribunale del Comune di appartenenza, il giudice ha rigettato la domanda per insussistenza del caso. La pratica è poi passata all’attenzione dei giudici della Corte d’Appello che hanno confermato la decisione di primo grado per scarsità di prove presentate da parte dal danneggiato.
Secondo i giudici, infatti, la parte lesa avrebbe dovuto dimostrare che l’ingorgo era realmente di pertinenza giudiziale del condominio e non, invece, come sospettato, di una parte di tubazione di proprietà di un altro condomino.
Il proprietario dell’appartamento allagato si è così rivolto direttamente alla Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse disposto una consulenza tecnica più approfondita.
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Rigurgito della fogna: di chi è la colpa?
Nonostante il soccombente avesse portato all’attenzione dei giudici prove documentali a supporto della causa perorata, tutte e tre le realtà legali si sono trovate costrette a pronunciarsi a favore del condominio.
Non sono bastate la perizia del professionista di fiducia del danneggiato e il verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto a convincere i giudici.
In effetti, in tutta la documentazione prodotta non veniva indicato con precisione quale fosse stato il punto esatto dell’ostruzione causa del danno né tantomeno si riusciva ad evincere quale fosse il grado di responsabilità del condominio.
Nessun errore, dunque. Secondo la Cassazione i giudici della Corte d’Appello hanno applicato esattamente quanto riportato all’art. 2051 del codice civile: non sussistendo un nesso causale evidente, la domanda non può che essere rigettata.
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I precedenti
Tuttavia, questo tipo di causa non è nuova all’ambiente legale. Fu il Tribunale di Busto Arsizio, nel febbraio del 2001, ad affrontare una problematica simile che aveva per oggetto un ingorgo causato da una carta per alimenti scaricata da un condomino nel condotto della colonna fecale.
Anche in quel caso il verdetto fu chiaro: dal momento che tutte le reti fognarie sono considerate parti comuni dell’edificio (fino a diramazione nelle singole proprietà), dei danni derivanti dal loro scorretto utilizzo ne risponde il condominio, ma solo a fronte dell’individuazione del punto esatto di ostruzione.
Altrimenti, le spese di riparazione saranno interamente a carico del condomino proprietario della porzione che ha causato il danno.
di Ludovica Russotti
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