Tra i diversi servizi sui quali si può fare affidamento vivendo in un condominio è presente il parcheggio privato sorvegliato. Ma, nel caso in cui si verificasse un furto d’auto a causa di un guasto al cancello o perché lasciato aperto per distrazione, chi dovrebbe risarcire il furto?
In casi come questi la responsabilità è del titolare del luogo ove il furto si verifica, che si è assunto l’obbligo di custodia del bene altrui.
Il caso
La questione è stata analizzata dalla Corte d’Appello di Roma che spiega come la responsabilità del titolare del luogo sia frutto dei contratti di parcheggio o di deposito che generalmente regolano questi tipi di servizi.
La questione discriminante per stabilire la responsabilità del furto e quindi decidere a chi spetta l’onere del risarcimento è stata la seguente:
lasciare l’auto nel posto assegnato dal condominio, contribuire alle spese per il cortile, per il cancello elettrico e per l’energia necessaria al suo funzionamento è un comportamento che si può definire parte di un contratto di parcheggio col condominio?
- Se la risposta dovesse essere affermativa sarebbe responsabilità del condominio;
- se dovesse essere negativa, il condominio verrebbe considerato “non colpevole” e quindi esente da qualsiasi risarcimento.
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Il verdetto della Corte d’Appello di Roma
L’utilizzo del cortile e del posto auto non è il risultato di un contratto con il condominio, bensì un servizio regolato dagli articoli 1117 e 1102 del Codice Civile.
Questo ha spinto i giudici a dichiarare ingiustificata la richiesta di risarcimento mossa all’amministratore del condominio, che non è considerato responsabile per un furto avvenuto nel cortile.
- L’articolo 1117 stabilisce, in base alla rispettiva quota millesimale, la comproprietà dei condomini relativamente alle aree comuni;
il 1102 garantisce a ciascun condomino il libero uso delle aree comuni in base alle singole esigenze nel rispetto degli altri condomini, che devono poter fare lo stesso.
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