Tel. +39 075 894 49 49

Il compenso dell’amministratore di condominio: chi paga e quanto?

L’incarico conferito all’amministratore di condominio è economicamente a carico del condominio stesso, cioè di tutti i condomini.

L’incarico in esame si presume oneroso, salva diverso accordo delle parti. Ciò vuol dire che il lavoro svolto dall’amministratore va retribuito. A meno che, in sede di nomina, le parti (cioè l’assemblea condominiale e il soggetto incaricato) non stabiliscano di comune accordo che l’incarico verrà svolto in forma gratuita.

A parte questa ipotesi particolare (e piuttosto rara), l’amministratore di condominio va, appunto, pagato.

Come va regolato il compenso

La determinazione del compenso è libera e rimessa alla volontà delle parti.

Come per un qualsiasi contratto, anche tra amministratore e condominio è necessaria una proposta e un’accettazione per raggiungere un accordo. Anzi, l’art. L’art. 1129, comma 14, del codice civile dispone che “l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.

Insomma, bisogna necessariamente mettere subito tutto nero su bianco.

Il preventivo per l’amministratore

Nell’ipotesi più frequente, quella dell’amministratore nominato dall’assemblea dei condomini, il soggetto contattato presenta di solito un preventivo, esponendo i servizi offerti e il relativo prezzo. È buona regola per il condominio chiedere e confrontare preventivi di più professionisti diversi. In questo modo è più semplice individuare la proposta più vantaggiosa in termini di rapporto tra qualità e quantità dei servizi offerti e compenso richiesto.

Il professionista deve formulare la sua proposta indicando:

  • il compenso dettagliato richiesto per la gestione ordinaria;
  • eventuali ulteriori compensi per le attività straordinarie;
  • tutti i compensi che non rientrano nella gestione ordinaria.

Può accadere che alla proposta dell’amministratore segua una controproposta dell’assemblea e che a questa segua una controfferta. In ogni caso, l’accordo si perfeziona al momento della presa in consegna del carteggio del precedente amministratore. Con ciò, l’amministratore accetta l’incarico e, con esso, il compenso indicato nella delibera di nomina.

In caso di contrasto tra quanto proposto nel preventivo e quanto stabilito dall’assemblea prevale sempre il contenuto della deliberazione assembleare. L’amministratore rimane sempre libero di recedere dal contratto qualora ritenga che la sua attività non sia sufficientemente retribuita.

Modalità di pagamento

Quanto alle modalità di pagamento, anche tale determinazione viene stabilita dall’assemblea di condominio. Potrà avvenire in un’unica soluzione, oppure mediante prelievi rateali da parte dell’amministratore ogni mese, bimestre o trimestre.

La liquidazione del compenso da parte del giudice

Se il compenso non è stabilito dalle parti (e in assenza di un accordo di gratuità dell’incarico), la liquidazione potrà essere effettuata dal giudice ex art. 1709 c.c., anche in base alle tariffe professionali indicate da collegi e associazioni professionali o agli usi.

È importante evidenziare che non esistono tariffari di riferimento. Le associazioni di categoria hanno dovuto infatti rinunciare ai tariffari predisposti per i loro iscritti, più volte sanzionati dall’Antitrust. Quanto agli usi, si tratta di solito di quelli in vigore nel luogo ove si trova l’immobile, applicati presso le Camere di commercio.

L’amministratore revocato

L’amministratore revocato non ha diritto al pagamento dell’intero compenso stabilito per la normale durata dell’incarico, ma alla minor somma liquidata in proporzione al tempo di effettivo svolgimento del suo lavoro.

L’assemblea condominiale può deliberare la revoca del mandato all’amministratore in qualsiasi momento, anche senza motivazione alcuna. In tal caso, però, se è stato stabilito un compenso per lo svolgimento dell’incarico, l’amministratore revocato potrà agire contro il condominio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. La tutela risarcitoria è invece negata all’amministratore revocato dal condominio per giusta causa (Cass. civ., 9.6.1994, n. 5608). In ogni caso, all’amministratore revocato spetta il compenso per l’attività svolta fino al delibera o provvedimento di revoca.

di Giuseppe Donato Nuzzo

Questo post Il compenso dell’amministratore di condominio: chi paga e quanto? é pubblicato da Immobiliare.it.