In tema di responsabilità per mancata custodia, l’usufruttuario che ha la disponibilità materiale e giuridica dell’immobile risponde dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dal suo appartamento.
È esclusa invece la responsabilità per mancata custodia ex art. 2051 c.c. del nudo proprietario dell’appartamento privo del potere di controllo effettivo della cosa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20429 del 24 giugno 2022.
Confermata la condanna a carico di uno solo dei due nudi proprietari (insieme all’usufruttuario) dell’appartamento fonte delle infiltrazioni. Va invece esclusa la responsabilità dell’altro nudo proprietario, in quanto non ha mai avuto alcuna relazione di fatto con la cosa fonte del danno.
I fatti
La vicenda riguarda il danneggiamento di un appartamento causato da infiltrazioni dovute al degrado delle strutture dell’immobile soprastante.
In primo grado, il tribunale riconosceva responsabili i due nudi proprietari dell’immobile soprastante e l’usufruttuaria dello stesso, condannandoli ad eseguire i lavori di riparazione dei danni.
Decisione confermata dalla corte d’appello, che aveva però dichiarato che uno di due nudi proprietari non era tenuto all’esecuzione dei lavori per eliminare le infiltrazioni, in quantonon aveva la custodia dell’immobile che aveva causato i danni.
Decisione, quest’ultima, confermata dalla Corte di Cassazione, perché ritenuta conforme con quanto dispone l’articolo 2051 del codice civile in tema di responsabilità da mancata custodia.
Controllo effettivo della cosa
La responsabilità da cose in custodia costituisce un’ipotesi speciale di responsabilità civile, il cui criterio di imputazione si fonda sul rapporto di custodia, definibile come una qualunque situazione di diritto o di fatto che determini un potere effettivo di controllo sul bene. In altre parole, il custode risponde dei danni provocati dalla cosa se ha il potere di controllare la cosa stessa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa.
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Usufruttuario e potere di custodia
La responsabilità cagionata da cose in custodia ricade dunque sul soggetto che ha il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove – come nel caso in esame – la cosa sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia (Cass. civ. n. 12280 del 05/07/2004).
Il presupposto della responsabilità da mancata custodia – si legge nella sentenza in commento – risiede “nella normale condizione di “potere sulla cosa” che, in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla cosa”, sia tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fattoi sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale, sicché essa postula la qualità di proprietario dello coda che ha dato luogo all’evento lesivo che ne abbia l’effettivo godimento e, comunque, di soggetto terzo tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria” (Cass. Civ. n. 38089 del 02/12/2021).
Infiltrazioni
Ciò vale anche per i danni che dipendono dall’insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso delle infiltrazioni da un immobile ad altro, di cui risponde l’usufruttuario che abbia la disponibilità materiale e giuridica dell’immobile (Cass. Civ. n. 5925 del 26/05/1993).
Peraltro – sottolineano i giudici – nella fattispecie in esame non risulta che la nuda proprietaria esclusa dalla responsabilità abbia mai avuto alcuna relazione di fatto con la cosa e che sia stata mai avvertita dei danni subiti dall’appartamento sottostante.
Al contrario, l’altro nudo proprietario, che è stato condannato, non solo è stato destinatario – insieme all’usufruttuaria – della domanda di risarcimento danni, ma in più, a sua volta, si è opposto alla domanda invocando la riparazione dei danni subiti dall’immobile di cui è nudo proprietario, senza esito.
Vizi strutturali e funzionali
A nulla rileva, nel caso in esame, la distinzione in base alla natura dei vizi strutturali o funzionali e al tipo di opere interessate, allo scopo d’individuare il soggetto tenuto al controllo.
La Corte spiega che tale distinzione “si attaglia, non già al rapporto nudo proprietario-usufruttuario, bensì alla relazione tra proprietario e conduttore, posto che il titolare del diritto personale di godimento è mero detentore qualificato e non già pieno possessore del bene” (Cass. Civ. n. 30729 del 26/11/2019).
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