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Installazione delle colonnine elettriche in condominio, quali Bonus sono previsti

È stato il Decreto Legislativo 48/2020 a prevedere l’installazione di almeno un punto di ricarica per auto elettriche in tutti gli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto. Ma in realtà la normativa prevede anche altre e numerose misure in favore della diffusione di tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici sia presso gli edifici residenziali sia presso quelli non residenziali.

Prima di approfondire quali sono le direttive per i condomini, è forse utile ricordare anche che, indipendentemente dalle ristrutturazioni e dalle nuove costruzioni, a partire dal 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali con più di 20 posti auto deve essere installato almeno un punto di ricarica.

Le colonnine di ricarica per auto elettriche in condominio

L’amministratore di condominio è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta per presentare il progetto tecnico. L’assemblea, una volta esaminata la richiesta dovrà pronunciarsi con una propria deliberazione.

A tal proposito il Decreto Legge 83/2012, prevede che “le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136 […]. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi secondo le modalità previste”.

Ciò porta alla considerazione che in seconda convocazione di assemblea condominiale risulterebbe sufficiente un quorum di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti (art. 1136, comma 3, c.c.). Inoltre se l’assemblea condominiale non approvasse il progetto, il singolo condòmino, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare i dispositivi a proprie spese, purché il nuovo impianto:

  • non danneggi le parti comuni;
  • non alteri la sicurezza e il decoro dell’edificio;
  • non ostacoli altri comproprietari nell’uso delle parti comuni.

Tale installazione può considerarsi, in gergo tecnico, “un’innovazione gravosa voluttuaria”: in questo senso quando un’installazione comporta una spesa molto gravosa e consiste in opere/impianti che prevedono una gestione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Però va ricordato che esiste anche il diritto di partecipazione degli altri condòmini successivamente alla installazione da parte del singolo. In tal caso, i condòmini potranno partecipare in un tempo successivo all’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’impianto.

Il Bonus 50% per le colonnine di ricarica elettriche

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% sulle spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 (salvo eventuale successiva proroga), per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.

Il Superbonus 110% per l’installazione

La condizione necessaria per ottenere il Superbonus al 110% è che l’installazione della o delle colonnine sia eseguita congiuntamente a specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici, che nel complesso portino l’edificio a migliorare di almeno due classi energetiche. Il limite di spesa è di 3mila euro per ogni contribuente, con delle restrizioni in base al tipo di immobile:

  • 1.200 euro per ogni stazione di ricarica per i condomini e gli edifici plurifamiliari dove vengono installate oltre 8 colonnine;
  • 1.500 euro per ogni stazione di ricarica per i condomini e gli edifici plurifamiliari dove vengono installate fino a 8 colonnine;
  • 2.000 euro per ogni stazione di ricarica per edifici unifamiliari, oppure per abitazioni indipendenti con accesso esterno autonomo situate in complessi plurifamiliari.

Salvo eventuali e successive proroghe, l’installazione delle colonnine elettriche con il Superbonus 110% deve essere realizzata entro il 30 giugno 2022, scadenza valida per edifici unifamiliari o plurifamiliari fino a 4 unità abitative. Per i condomini invece la data finale è il 31 dicembre 2022, mentre per gli enti pubblici come gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) la scadenza è fissata al 30 giugno 2023.

di Maurizio Tarantino

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