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La mediazione in condominio in caso di controversie: ecco come funziona

Prima di tutto una premessa: chi intende portare in giudizio una controversia in materia di condominio (che si tratti di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ecc.) è tenuto, assistito dall’avvocato, a esperire il procedimento di mediazione in maniera preliminare.

Di che cosa si tratta quindi? Vediamolo insieme in questa guida.

Cos’è la mediazione

La mediazione è l’attività svolta da una persona imparziale e che ha lo scopo di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per risolvere una controversia, anche con formulazione di una proposta.

Il mediatore, dunque, è la persona (o le persone fisiche, in base ai casi) che svolge la mediazione rimanendo priva in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i le persone coinvolte in prima battuta.

Il decreto legislativo 28/2010 fissa in 3 mesi il termine di durata massima della mediazione e questo termine si ritiene applicabile anche alle controversie condominiali.

La mediazione per le materie condominiali

Per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni legislative. Facciamo qualche esempio, che magari riguardi le vicende relative alle parti comuni, o la destinazione d’uso delle stesse.

La mediazione obbligatoria è prevista sia per il condominio minimo, sia per quello orizzontale, sia per il supercondominio. Rientrano, inoltre, nel settore della della mediazione in materia condominiale, tutte le controversie relative alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, all’assemblea dei condomini e al regolamento di condominio, nonché le questioni inerenti all’impugnazione delle delibere condominiali e la responsabilità dell’amministratore.

Vanno, inoltre, fatte rientrare nella mediazione obbligatoria, le questioni inerenti in tema di scioglimento del condominio e in materia di riscossione dei contributi condominiali.

L’iniziativa dei condomini

In caso di mediazione obbligatoria, la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato.

Secondo quanto previsto, la domanda di mediazione va presentata mediante il deposito di un’istanza presso l’organismo competente. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

La partecipazione dell’amministratore

Al procedimento può partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza. E anche la scelta dell’avvocato deve essere rimessa al consesso assembleare. Quindi, il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

L’incontro di mediazione

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore deve provvedere alla redazione del verbale, al quale allegare il testo dell’accordo. Diversamente, se dopo l’intervento del mediatore le parti non sono riuscite a definire i termini di un accordo che risolva la controversia, il mediatore ha facoltà di formulare una proposta.

In caso di mancato accordo, il mediatore verbalizza l’esito negativo della procedura. A seguito di ciò, le parti possono rivolgersi al giudice di pace per contenziosi fino a 5.000 euro oppure al Tribunale ordinario per contenziosi di entità superiore a questa soglia.

di Ivan Meo

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