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Chi è l’agente immobiliare? Attenti ai millantatori

L’agente immobiliare o agente in affari di mediazione è quella figura professionale, che con il suo operato, mette in relazione due o più parti a cui non è legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, per portarle alla conclusione di un affare e quindi alla stipula di un contratto. Alla conclusione dell’affare l’agente immobiliare matura il diritto al pagamento della provvigione.

La figura del mediatore è regolata dall’Art. 1754 del codice civile e la disciplina generale della professione è sancita dalla legge 3 Febbraio 1989 n. 39 (più volte modificata, da ultimo con D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito e attuato in Italia la Direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE – cd. “direttiva Bolkestein”).

Per poter essere agente immobiliare è necessario conseguire un’abilitazione, ossia innanzitutto il candidato deve:

  • essere in possesso di un titolo di studio di scuola superiore o laurea
  • frequentare obbligatoriamente un corso di formazione
  • superare un esame presso la Camera di Commercio

Ottenuta l’abilitazione può aprire la posizione REA (repertorio economico amministrativo) presso la Camera di  Commercio, per fare questo è prima necessario_

  • aprire una posizione fiscale (partita IVA)
  • aprire una posizione contributiva (INPS)
  • munirsi di polizza RC professionale.

Il diritto di provvigione a capo al mediatore è sancito dall’Art. 1755 del codice civile che dice: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’

affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.”

Per affare si identifica ogni operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell’accordo di due o più parti, che si conclude con il sorgere di obbligazioni. Pertanto, è tale, ad esempio, anche un contratto preliminare (art. 1351 c.c.). Non è rilevante che, successivamente, le parti stesse decidano di modificare i termini nell’accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva.

Per concludere richiedete sempre il tesserino di Agente Immobiliare e verificate la copertura assicurativa di Responsabilità Civile.