L’Osservatorio del mercato immobiliare di Agenzia delle Entrate indica due tendenze in crescita. Nel primo trimestre del 2021, la quota di acquisti con agevolazione “prima casa” era pari al 75% delle abitazioni, in crescita rispetto al dato del primo trimestre 2020 (era 74,7%).
Si tratta di abitazioni principali. Poco più del 52% sono le compravendite, da parte di persone fisiche, finanziate con mutui a garanzia dei quali è stata iscritta ipoteca sullo stesso immobile.
Il Bonus prima casa under 36 in effetti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022.
Succede perciò che il soggetto che acquisisce la proprietà dell’immobile non sempre coincide con il soggetto intestatario del mutuo.
Perché un soggetto terzo (che non è il proprietario) si intesta il mutuo per provvedere al pagamento delle rate?
Questa prassi che è consentita, è molto ricorrente poiché le agevolazioni e i bonus per l’acquisto della prima casa sono concessi solo a coloro i quali risultano non essere proprietari di alcun immobile.
Chi si intesta l’immobile concede ipoteca (cioè la garanzia) alla banca che concede il “prestito” per acquistare la casa.
Il problema è che il mutuatario (chi si intesta il mutuo) e non è il proprietario dell’immobile che di fatto sta pagando, non avrà modo di detrarre gli interessi passivi del mutuo.
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Infatti, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire, entro 12 mesi, ad abitazione principale, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori.
Per fruire della detrazione è dunque necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare.
I diritti dell’intestatario del mutuo diverso dal proprietario
L’intestatario del mutuo diverso dal proprietario del bene non ha alcun diritto rispetto alla titolarità di quel bene. Ricordiamo che tra coniugi è possibile cointestare l’immobile ad entrambi, ma intestare l’onere del mutuo a uno solo dei due.
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