Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida che permettono la verifica dell’interesse archeologico e l’individuazione di procedimenti semplificati in caso di realizzazione di opere pubbliche, in particolare di infrastrutture finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la normativa riguarda la necessità di verificare in modo rapido e sicuro quale impatto esse potrebbero avere su eventuali beni o aree di interesse archeologico.
Realizzare le opere pubbliche in tempi certi
Le linee guida contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 danno attuazione allo stesso tempo al Codice Appalti e al Codice dei Beni Culturali allo scopo di realizzare le opere pubbliche in tempi certi e senza lungaggini burocratiche o intoppi e contemporaneamente tutelare eventuali beni archeologici.
La procedura potrà essere applicata a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, ma con un limite riguardante l’importo: sono infatti esclusi tutti quei progetti relativi alle opere puntuali, il cui importo dei lavori posti a base d’asta, al netto dell’Iva, sia inferiore ai 50 mila euro.
Inoltre, nel caso in cui la Soprintendenza competente richieda la procedura per la valutazione dell’interesse archeologico anche laddove non prevista, i tempi vengono ridotti di un quarto.
La procedura per la fattibilità dell’opera
Le nuove linee guida stabiliscono una specifica procedura articolata in fasi funzionali per la verifica dell’interesse archeologico ed essa andrà a integrare la progettazione di fattibilità dell’opera.
La fase preliminare prevede che la Stazione Appaltante informi la Soprintendenza circa la propria intenzione di realizzare l’opera in una determinata area.
Successivamente ci sarà la fase prodromica, nella quale verranno raccolti elementi per creare un quadro conoscitivo esaustivo.
Seguiranno poi la procedura di verifica preventiva vera e propria e la valutazione di eventuali rischi derivanti dalla realizzazione dell’opera attraverso ulteriori indagini conoscitive.
La relazione archeologica
Infine, il processo si concluderà con la redazione della relazione archeologica: in essa verrà indicato come procedere nel caso più semplice, ossia quando i reperti archeologici possono essere prelevati e spostati; qualora essi invece devono necessariamente rimanere nel luogo del rinvenimento, la relazione indicherà delle soluzioni, arrivando, in casi limite, al divieto da parte della Soprintendenza alla realizzazione dell’opera perché incompatibile con la tutela dei beni archeologici presenti nell’area.
Le linee guida prevedono tempi certi e definiti per tutto questo iter di verifica, in modo da evitare che la valutazione dell’interesse archeologico causi ritardi di realizzazione o aumenti dei costi delle opere.
Per l’esecuzione di carotaggi, per indagini geofisiche o geochimiche e per saggi archeologici è previsto un periodo di tempo che va dai 30 ai 60 giorni, che può essere prolungato fino a 90 giorni o addirittura a 120 giorni in casi di particolare complessità delle opere. Nel caso di opere del PNRR le linee guida del Decreto prevedono, infine, che i tempi di tutta la procedura possano essere ridotti di un terzo.
di Vincenza Formica
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