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Pertinenze: ecco quali categorie beneficiano dell’agevolazione prima casa

Le agevolazioni fiscali “prima casa” non si applicano sulle pertinenze che, al momento dell’acquisto, rientrano nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e A/3 (abitazioni di tipo economico), nemmeno se l’acquirente ha intenzione di demolirle, ricostruirle e accatastarle diversamente.

In altre parole e per fare un esempio concreto, la stalla che diventerà garage non è agevolabile. Il motivo è spiegato direttamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso la sua rivista online FiscoOggi.

Pertinenze, per quali categorie si applica una riduzione d’imposta

Chi acquista la cosiddetta prima casa ha diritto ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui la riduzione dell’imposta di registro o dell’IVA e l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali catastali. Queste agevolazioni si applicano anche alle pertinenze, ma limitatamente a una per le seguenti categorie:

  • C/2 (cantine, soffitte, magazzini)
  • C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie)
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte)

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta 566 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per beneficiare delle agevolazioni conta quanto riportato sul rogito, non ciò che prevede il progetto dell’acquirente.

Un contribuente aveva infatti intenzione di dichiarare nell’atto di compravendita di una ex casa colonica che avrebbe demolito dei fabbricati censiti in Catasto nella categoria A/3 e D/10 per ricostruirli come C/2, C/6 e C/7. Nonostante l’impegno scritto, l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere negativo in quanto “è essenziale la situazione catastale esistente al momento del rogito”.

di Laura Fabbro

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