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Polizze abbinate ai mutui. Occhio a valutare rischi e benefici

Da un lato sono un obbligo, dall’altro un’opportunità, talvolta una nota dolente. Parliamo delle polizze assicurative abbinate ai mutui. Un costo in qualche modo nascosto, dal momento che il premio molto spesso viene diluito all’interno del finanziamento e si perde nelle rate. Ma è un aspetto che va conosciuto e soppesato, per essere sicuri di fare la scelta migliore. Quali sono queste polizze? A che cosa servono? Facciamo chiarezza.

La scoppio/incendio sull’immobile

Il decreto legge 59/2012 (convertito con legge 100/2012), stabilisce che l’unica polizza davvero obbligatoria per un mutuo sia l’assicurazione scoppio/incendio riguardante l’immobile su cui grava l’ipoteca. In poche parole, si tratta di una garanzia che copre le spese di rimessa a nuovo dell’abitazione in caso di incendio, danni derivanti da esplosione, fughe di gas, fulmini. I contratti e le proposte assicurative sono varie, ma queste sono le casistiche principali. Naturalmente, è possibile anche aggiungere i danni non solo all’abitazione, ma anche ai mobili e agli altri oggetti contenuti nella casa.

Per questi motivi, questa assicurazione rappresenta una garanzia tanto per il mutuatario, quanto per la banca. Il premio della polizza si può pagare in unica soluzione, al momento della sottoscrizione del mutuo, così da essere coperti subito per tutta la durata del finanziamento. Oppure si può diluire in rate annuali. In entrambi i casi, proprio perché si tratta di un vincolo obbligatorio, questo costo viene conteggiato a tutti gli effetti tra le voci che costituiscono il Taeg (Tasso annuo effettivo globale), cioè l’indice che sintetizza il costo del mutuo per il consumatore, al di là del solo tasso d’interesse.

Occhio ai casi particolari

Come per tutte le polizze del ramo “danni”, occorre prestare attenzione ad alcune voci particolari, come l’eventuale massimale o le esclusioni. La polizza, infatti, può coprire interamente l’importo corrispondente ai danni subiti, oppure concorrere alle spese solo fino a una soglia prestabilita (il “massimale” appunto). Quanto alle esclusioni, questi sono i casi in cui l’assicurazione non si fa carico delle spese. Il più tipico è il caso in cui lo scoppio o incendio sia derivato da incuria o disattenzione del proprietario o dell’inquilino, e non da cause naturali, fortuite o legate al malfunzionamento di qualche impianto. La causa originaria dei danni, infatti, è sempre il primo aspetto valutato dal perito dell’assicurazione, prima di accordare o meno il rimborso.

Le polizze “accessorie”

Nel novero delle altre polizze, quelle non obbligatorie, le più comuni sono l’assicurazione sulla vita del mutuatario, che in sostanza interviene per pagare regolarmente il mutuo se il soggetto dovesse decedere prima della fine del finanziamento. Oppure la polizza contro la perdita del lavoro, che in caso di licenziamento o altri casi di perdita del lavoro, si occupa di pagare le rate mensili per un periodo determinato di tempo (6/12 mesi di solito). Ma poi, le banche propongono spesso altre assicurazioni, come una “infortuni”, oppure una Rc Capofamiglia, tipica copertura che tutela civilmente tutto il nucleo da eventuali danni a cose o persone. Che cosa hanno a che fare questi prodotti con il finanziamento? Direttamente, non sono collegate al mutuo. E non sono elementi essenziali per la banca, al fine di decidere o meno se finanziare il soggetto. A questo ci pensa la perizia, che considera aspetti principali quali il tipo di contratto di lavoro del richiedente, il reddito, il rapporto fra rata mensile e reddito o l’eventuale presenza di un garante.

Le polizze, invece, hanno una valenza commerciale. In altre parole, il mutuo è anche uno strumento con cui si “cattura” un nuovo cliente, ma visti i tassi di interessi al minimo, per gli istituti di credito il finanziamento sull’immobile porta un guadagno marginale. Mentre la distribuzione di polizze assicura alla banca introiti extra. Dunque, è opportuno valutarne attentamente costi ed effettiva utilità.

Quest’aspetto va tenuto in considerazione in modo particolare nel caso di cambio banca per mezzo di “surroga”. “Oltre alla convenienza relativa al tasso di interesse, va valutata attentamente la pianificazione assicurativa del cliente, per evitare di sottoscrive polizze non coerenti con i rischi effettivi del debitore” spiega Daniele Duca, analista dell’ufficio Studi di Consultique, società di consulenza finanziaria indipendente. “Molto spesso, infatti, il risparmio generato dall’abbattimento del tasso viene eroso dalla sottoscrizione di polizze onerose, che potevano essere evitate o sostitute con prodotti alternativi e a minor costo”.

Diritti del consumatore

Dunque, è lecito o meno “imporre” queste polizze? Una recente sentenza dell’Antitrust è tornata sulla materia (link) andando a ribadire alcuni principi. Secondo l’Autorità, “il quadro normativo consente il collocamento contestuale di polizze assicurative in occasione della concessione del mutuo o della surroga” (ai sensi dell’art. 28 del d.l. 24 gennaio 2012) ma la banca non può imporre il prodotto della propria rete. Bensì il consumatore può reperire un’assicurazione analoga sul mercato (Codice delle assicurazioni private, D. Lgs. n. 209/2005, comma 3). “Infine, va ricordato che comunque in seguito alla stipula delle polizze, vi è la possibilità per il cliente di esercitare il diritto di ripensamento entro il termine previsto dal contratto, minimo 14 giorni” aggiunge Daniele Duca.

Un altro diritto dei clienti consiste nel fatto che, in caso di rimborso anticipato del mutuo, l’eventuale quota di polizza non goduta vada risarcita. Per esempio: se ho pagato un’assicurazione per tutta la durata del mutuo, ma poi decido di estinguerlo, devo restituire alla banca l’importo residuo (con eventualmente la penale di estinzione anticipata, se prevista dal contratto). Ma la banca deve scorporare il costo della polizza, dal totale, e restituire quella parte.

di Adriano Lovera

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