Il singolo condomino può chiedere all’amministratore l’elenco dei recapiti degli altri condomini?
Si tratta di una domanda tutt’altro che teorica. Capita abbastanza spesso che l’amministratore si ritrovi a dover far fronte a richieste del genere. Tanto che la questione è stata affrontata dai giudici, anche alla luce della nuova disciplina sulla privacy prevista dal Regolamento europeo n. 679 del 2016.
In un caso specifico, il condomino aveva domandato l’elenco dei recapiti durante l’assemblea. Ma la sua richiesta era stata rigettata dalla maggioranza, che riteneva i recapiti di natura “sensibile e dunque non accessibili senza consenso degli interessati”. Il condominio aveva allora impugnato la deliberazione dell’assemblea davanti al tribunale.
Tutela della privacy in condominio
Iniziamo col dire che l’amministratore può trattare solo i dati che non eccedono le finalità di gestione e amministrazione del condominio a lui attribuite dalla legge. Sono compresi anche i dati sensibili o giudiziari, purché strettamente indispensabili per l’amministrazione del condominio.
Con l’entrata in vigore del regolamento europeo, i dati sensibili diventano “dati particolari”, che seppur simile, abbraccia una più vasta tipologia di dati personali.
Vi rientrano “i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Dati sensibili
Ai sensi dell’art. 9 del GDPR, il trattamento dei dati sensibili è vietato, salvo che l’interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito per una o più finalità specifiche oppure le notizie siano state rese pubbliche dallo stesso interessato.
Oltre che in quest’ultimo caso, il trattamento dei dati sensibili è consentito soltanto in presenza degli altri requisiti tassativamente elencati nell’art. 9 del regolamento UE, tra i quali:
- la necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- la tutela di un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri;
- per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, compresa la valutazione della capacità lavorativa del dipendente;
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Il caso dei recapiti dei condomini
Tornando al caso preso in esame all’inizio, il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto del singolo condomino di ottenere i recapiti degli altri condomini. Secondo il giudice non può qualificarsi il recapito fornito da un soggetto nell’ambito di un rapporto giuridico un dato sensibile. Tanto meno nei confronti di chi partecipa a tali rapporti e tanto meno con riferimento ai rapporti che si stabiliscono nell’ambito della comunità condominiale.
Pertanto i recapiti chiesti dal condomino ricorrente non rientrano nella categoria di dati particolari il cui trattamento è generalmente vietato salvo nei casi previsti dal paragrafo 2 dell’art. 9 del GDPR.
I recapiti postali sono dati personali che identificano o rendono identificabile una persona e nel caso specifico del condominio, sono necessari per l’esercizio di determinati diritti come la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 66 comma 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Il recapito postale diventa un dato essenziale necessario per adempiere a un obbligo normativo e per l’esercizio di un diritto come la possibilità di autoconvocare l’assemblea condominiale o il perseguimento di un interesse legittimo.
di Ivan Meo
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