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Quando la coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%? I chiarimenti dell’Enea

La normativa del Superbonus riguarda un’ampia gamma di lavori edili e nel tempo è stata sottoposta a diverse modifiche. Per queste ragioni Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha fornito alcuni chiarimenti riguardo la sua formulazione e alcuni punti specifici come:

  • le agevolazioni riguardo la coibentazione del tetto.
  • Cosa accade in caso di lavori solo parzialmente conclusi.

Per quanto riguarda il primo punto, cioè i lavori di adeguamento del tetto, si presentano due principali casistiche. Se questo separa l’esterno dell’edificio da un vano riscaldato, allora la coibentazione è agevolabile con il Suberbonus. Se diversamente il tetto separa l’esterno della struttura da un vano freddo (come un semplice solaio o un sottotetto), il bonus è percepibile nel caso in cui si decidesse di non eseguire la coibentazione del solaio sottostante.

Per ulteriori chiarimenti Enea ha illustrato sul proprio sito le condizioni per usufruire dell’agevolazione. Vediamo il caso più nel dettaglio.

Coibentazione del tetto: i dubbi

Gli interventi per la coibentazione del tetto, come afferma la legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020), sono agevolabili “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

Questa affermazione ha creato confusione e diverse interpretazioni (non sempre corrette) riguardo il suo significato: infatti uno dei presupposti per ottenere l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico, fino ad ora, è sempre stato che l’isolamento riguardasse una parte che separa un ambiente riscaldato dall’esterno.

Non era quindi chiaro se il tetto debba delimitare un ambiente riscaldato o se l’agevolazione fosse riconosciuta anche nei casi in cui, tra il tetto e l’ambiente riscaldato, ci sia uno spazio non riscaldato come può essere il caso di un sottotetto non abitabile.

Il chiarimento dell’Enea

L’Enea, dopo aver portato il problema agli occhi del Ministero per la Transizione Ecologica, ha spiegato che i lavori di coibentazione del tetto sono agevolabili col Superbonus sia se il tetto separa un vano riscaldato dall’esterno sia il tetto separa un vano freddo dall’esterno, ma in questo secondo caso a patto che non si esegua contemporaneamente anche la coibentazione del solaio sottostante.

Come conteggiare i lavori parzialmente svolti?

L’Enea ha inoltre precisato che i lavori trainanti eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inseriti come spesa negli stati di avanzamento lavori (SAL).

Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

di Linda Compagnoni

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