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Rifacimento della terrazza, quando può essere sufficiente solo la SCIA

Come ci si deve comportare nel caso in cui si intenda avviare dei lavori di rifacimento di una terrazza, che però non abbiano un impatto sulle volumetrie e non prevedano una copertura permanente? A chiarirlo ci ha pensato solamente qualche giorno fa il Consiglio di Stato, con la sentenza 5570/2021.

Il caso preso in esame

L’organismo si è espresso su un caso che riguardava alcune opere di trasformazione che hanno interessato una terrazza, in origine aperta su tre lati e successivamente, a seguito della presentazione da parte del proprietario della SCIA, chiusa con delle strutture in PVC rimovibili.

Secondo un vicino del proprietario dell’immobile, però, si sarebbe trattato di un abuso edilizio, dal momento che con la SCIA queste opere figuravano come interne, ma in realtà poi erano state aggiunte nuove volumetrie alla terrazza in questione, chiusa e adibita a bar. Inoltre, la terrazza si trova a meno di 30 metri dalla linea demaniale marittima e pertanto si sarebbe resa necessaria l’autorizzazione paesaggistica e quella della capitaneria di porto.

Il chiarimento del Consiglio di Stato

Stando a quanto stabilito dall’articolo 10 e dall’articolo 22 del Testo unico edilizia (DPR 380/2001), il Consiglio di Stato sostiene che in questo specifico non sarebbe stato necessario richiedere alcun permesso di costruire, ma sarebbe stata sufficiente solamente la SCIA.

Non sarebbe dunque indispensabile nemmeno l’autorizzazione da parte della capitaneria di porto. Gli interventi eseguiti sulla terrazza infatti non sarebbero stati elementi fissi e permanenti, né le volumetrie sarebbero state modificate, e pertanto il ricorso da parte del vicino è stato rigettato.

di Francesca Lauritano

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