Le detrazioni fiscali in seguito ai lavori di ristrutturazione edilizia sono legate all’immobile, non al soggetto: a specificarlo è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2018 sulla dichiarazione dei redditi. Ciò significa che, in caso di compravendita dell’immobile oggetto della ristrutturazione, la detrazione fiscale sarà trasferita all’acquirente. Ma questa non è l’unica eventualità che può presentarsi.
Compravendita
A meno che non sia stipulato un diverso accordo tra le parti, la detrazione viene dunque trasferita all’acquirente nella quota non ancora utilizzata da colui che aveva sostenuto la spesa iniziale. Se invece le due parti decidono che a usufruirne sarà il precedente proprietario, dovranno indicarlo nell’atto di compravendita oppure redigere una scrittura privata autenticata: non basta infatti che l’accordo sulla detrazione sia indicato sul preliminare di compravendita, ma dovrà essere riportato anche nell’atto definitivo. Qualora infine la vendita riguardi solo una quota dell’immobile, la detrazione non potrà essere trasferita all’acquirente.
Donazioni e usufrutto
In caso di donazioni a titolo gratuito o permute le regole sono le stesse della compravendita, mentre il contratto di usufrutto non prevede che le quote di detrazione fiscale non utilizzate passino al beneficiario.
Inquilini o comodatari
Se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da un inquilino o da un comodatario, anche dopo lo scioglimento del contratto saranno loro a beneficiare delle detrazioni.
Successione
Le detrazioni fiscali spettano solo all’erede che detiene il possesso e la disponibilità dell’immobile. Se gli eredi sono più di uno, la detrazione verrà divisa in parti uguali solo nel caso in cui nessuno usufruisca effettivamente dell’abitazione. Qualora l’immobile ereditato venga dato in locazione, le quote non ancora utilizzate saranno “congelate” fino al termine del contratto, mentre verranno perse nel caso di vendita a terzi. Infine, se a beneficiare delle detrazioni è l’affittuario, le quote mancanti passeranno al suo eventuale erede se subentra nel contratto di locazione.
di Laura Fabbro
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