La Corte di Cassazione si è recentemente espressa su un caso molto interessante relativo alle spese di ristrutturazione per un ufficio dato in locazione.
Più precisamente i giudici hanno stabilito che in certi casi l’affittuario non ha diritto alla detrazione dell’Iva sulle spese sostenute. Vediamo quali e perché.
Attenzione ai costi di ristrutturazione
Se un professionista prende in affitto uno studio e paga di tasca propria i lavori per rendere lo spazio adeguato alle sue esigenze lavorative, i costi sostenuti sono deducibili e lo scomputo dell’Iva è legittimo.
Se invece, come nel caso preso in esame, il professionista ristruttura completamente e radicalmente lo studio in affitto, sostenendo di conseguenza costi molto elevati che normalmente dovrebbero essere a carico del proprietario, il beneficio non è ammissibile.
Questo perché l’anti-economicità dell’intervento e l’evidente sproporzione fra il canone mensile di affitto, e le spese pagate sono un indizio dell’assenza di connessione tra costo e l’attività d’impresa. Insomma, qualcosa non torna e c’è il sospetto di elusione fiscale.
Il caso in esame
A rivolgersi alla giustizia è un architetto a cui l’Agenzia delle Entrate contesta la detraibilità dell’Iva sulle spese sostenute per ristrutturare lo studio preso in locazione, per svolgere la propria attività.
Ciò che insospettisce l’Erario è il fatto che i costi abnormi sono giustificabili solo con una totale ristrutturazione dello spazio, che in quanto manutenzione straordinaria dovrebbero essere a carico del proprietario, non dell’affittuario.
Inizialmente la Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione all’architetto, ma la Cassazione si è espressa in modo opposto proprio in virtù dell’anti-economicità dell’intervento effettuato.
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