Quando si decide di acquistare un immobile facendo ricorso all’erogazione di un mutuo da parte di una banca o altro istituto di credito, la prima domanda da porsi è se la somma pattuita con il finanziatore sia in linea con le proprie possibilità economiche. Farsi carico di un mutuo, così come di un qualsiasi tipo di finanziamento, significa rispondere con puntualità alle scadenze e all’impegno preso.
Non di rado, però, l’impossibilità del pagamento di una o più rate può bussare alla porta del debitore che, per motivi ben precisi, si trova così faccia a faccia con lo spettro del pignoramento.
Facciamo chiarezza sulla normativa che regolamenta i contratti tra banche e mutuari, per capire quali sono i rischi reali derivanti dal mancato pagamento delle rate del mutuo.
Cosa succede se non si paga il mutuo?
A rispondere a dubbi e perplessità di nuovi e vecchi mutuari, la guida “Comprare casa – il mutuo in parole semplici”, redatta da Banca d’Italia, regala una visione completa di quali siano le conseguenze derivanti da una situazione di morosità.
Anzitutto è fondamentale rassicurare i debitori: se è vero che la possibilità che la propria casa venga pignorata è reale, è vero anche che questo avviene solo dopo ritardi reiterati nel tempo. È interesse di ogni istituto bancario, prima di agire in qualsivoglia modo, di recuperare il credito perduto dalle mensilità non pagate dal mutuario.
Per questo motivo, è sempre bene rivolgersi al proprio consulente perché quest’ultimo valuti, di volta in volta, tutti i casi di morosità, in modo da poter decidere insieme quali siano le possibili vie da percorrere.
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Dopo quanto tempo viene pignorata la casa?
Al momento della stipula del contratto tra l’istituto di credito e il futuro intestatario del mutuo, è possibile inserire una clausula non obbligatoria che sancisca, così come previsto dal cosiddetto Patto Marciano, la possibilità di acquisizione del bene da parte della banca in caso di morosità pari a 18 rate mensili.
Superato questo limite economico-temporale, il creditore potrà rivendere l’immobile restituendo al debitore – ove presente – una somma equivalente all’eccedenza tra il valore dell’immobile stesso e l’importo residuo al netto del debito estinto grazie alla vendita.
Questa possibilità, concordata a monte, conferisce alla banca il potere di appropriarsi dell’abitazione oggetto del contratto senza dover attivare alcuna procedura giudiziaria, al contrario del pignoramento vero e proprio.
Diversamente, se non viene stipulato alcun accordo di questo tipo e nel caso in cui il mutuario dovesse accumulare un ritardo nel pagamento delle rate tra i 30 e i 180 giorni dalla scadenza delle stesse, per più di 7 volte (non necessariamente consecutive), l’istituto potrà revocare immediatamente il mutuo chiedendo al debitore di estinguere lo stesso con un unico pagamento. A fronte dell’impossibilità di quest’ultimo di far fronte all’esborso di una somma così ingente, la banca procederà con il pignoramento.
A tutela e supporto del debitore, però, dal 2012 la “legge salva suicidi” (ad oggi parte del nuovo Codice sulla crisi d’impresa) interviene per evitare possibili gravi conseguenze psicologiche derivanti dalla perdita di una casa per insolvenza. Il Codice solleva il mutuario da parte della pressione debitoria, permettendogli così di rimborsare la banca ed evitare il pignoramento.
Pagare le rate del mutuo in ritardo: come comportarsi
Come già detto, a seconda dei casi, sarà la banca a definire le azioni da intraprendere per recuperare il credito da parte dei mutuari insolventi.
In caso di insufficienza di fondi momentanea o persisente sul proprio conto bancario, è possibile muoversi in tre direzioni diverse:
- avvisare l’istituto bancario comunicando il ritardo o chiedendo una dilazione del pagamento della rata;
- Concordare la sospensione temporanea del mutuo (in caso di eventi gravi come la perdita del lavoro);
- Chiedere una rinegoziazione del piano di ammortamento, aumentando, per esempio, il numero di rate ma diminuendo, di fatto, l’ammontare economico mensile.
In ogni caso, superati i 30 giorni di ritardo, il debitore dovrà risarcire la banca, oltre che della mensilità non corrisposta, dei relativi interessi di mora.
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