Da quando sono state messe a disposizione, si sta facendo un grande uso delle agevolazioni per l’edilizia e la riqualificazione energetica, ma non tutti ne hanno usufruito correttamente. Sono state individuate molte frodi ai danni dello Stato e per far fronte a tutto ciò con il Decreto Antifrode è stata introdotta un’ultima novità.
Nel momento in cui il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate se ha optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito, tutto il processo di pagamento può essere bloccato nel momento in cui l’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata, individua dei profili di rischio di frode o evasione.
Novità nel Decreto Antifrode
Il Decreto Antifrode, DL 157/2021, è stato emanato per arginare la gamma di fenomeni fraudolenti connessi alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%. Per consentirne la proroga insieme agli altri bonus edilizi, sono quindi state aggiunte alcune specifiche.
I controlli, aggiornati al nuovo provvedimento, si focalizzano prevalentemente su quei contribuenti che, invece di usufruire direttamente delle detrazioni, scelgono per le modalità di sconto in fattura o cessione del credito corrispondente al bonus.
Profili di rischio
I criteri che l’Agenzia delle Entrate tiene sotto controllo e in maggior considerazione per vagliare la potenzialità di rischio di un profilo richiedente sono:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nella richiesta rispetto ai dati presenti all’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che partecipano alle operazioni dei crediti già citati devono essere coerenti alle informazioni in possesso dell’Anagrafe tributaria o dell’Amministrazione finanziaria;
- le cessioni effettuate precedentemente dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Sospensione e annullamento
Cosa succede se l’Agenzia individua uno o più profili di rischio? Se l’Ente individua un profilo potenzialmente fraudolento entro 5 giorni comunicherà la sospensione della comunicazione: tale sospensione non potrà durare per un numero maggiore di 30 giorni. La sospensione riguarderà l’intero contenuto della comunicazione:
- che vedrà l’annullamento, solo dopo le verifiche di conferma degli elementi che hanno determinato la sospensione;
- che vedrà la proroga della sospensione (pari al periodo di sospensione della comunicazione) nel caso in cui gli elementi di rischio non vengano confermati dai controlli.
di Linda Compagnoni
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