Un disegno di legge allo studio delle Commissioni Lavori Pubblici e Industria del Senato prevede dei nuovi requisiti per fare il costruttore: qualora esso fosse approvato, occorreranno dei requisiti minimi di carattere tecnico professionale per operare nel settore edile.
I requisiti del costruttore e dell’impresa
Innanzitutto l’attività di costruttore edile potrà essere esercitata solo da soggetti che risultino non avere procedimenti pendenti per la violazione delle leggi antimafia e che non abbiano riportato condanne per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta.
Per poter esercitare l’attività di costruttore edile bisognerà iscrivere l’impresa nella sezione speciale per l’edilizia.
In sede di iscrizione, verranno valutati i requisiti del titolare dell’impresa e saranno altresì verificati i requisiti di capacità tecnico organizzativa dell’impresa, vale a dire la disponibilità di attrezzature conformi al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro del Decreto Legislativo 21/2008.
Le attrezzature dovranno avere valore minimo pari a 15.000 euro, mentre per le imprese che svolgono lavori di completamento, manutenzioni ordinarie e opere di finitura sarà sufficiente essere in possesso di attrezzature di valore pari a 7.500 euro.
Leggi Anche: COME DIVENTARE HOME STAGER IN QUATTRO PASSI
Nomina del responsabile tecnico
All’atto di iscrizione alla sezione speciale per l’edilizia, le imprese avranno l’obbligo di designare un responsabile tecnico, che potrà anche coincidere con il responsabile per la prevenzione e la protezione.
I soggetti che sulla base del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro possiedono già i requisiti per la nomina a responsabile per prevenzione e protezione avranno dei crediti formativi nel percorso necessario per diventare responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico dovrà possedere dei requisiti morali: non dovrà mai essere stato condannato per la violazione delle norme in materia di lavoro, previdenza, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti, ricerche archeologiche, autorizzazioni per gli interventi sui beni paesaggistici, permesso di costruire e lottizzazione abusiva.
Inoltre, il responsabile tecnico dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione a un ordine professionale, ossia a quello degli ingegneri o degli architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri, con esercizio della professione da almeno due anni;
- possesso di un titolo di studio, quale laurea in ingegneria o in architettura, o laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico, o diploma di istruzione tecnica o professionale, o certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia, e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di 80 ore, ridotta a 40 ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura;
- esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell’edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno 48 mesi negli ultimi 7 anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di 150 ore;
- frequenza di un corso di formazione professionale, con superamento del relativo esame finale, della durata di 250 ore.
La formazione per l’abilitazione a responsabile tecnico
Sono previsti dei corsi necessari all’abilitazione come responsabile tecnico che saranno definiti con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che si occuperanno di urbanistica, edilizia e bioedilizia, normativa tributaria, normativa contrattuale, sicurezza sul lavoro, normativa ambientale, risparmio ed efficienza energetica, normativa tecnica, uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti, tutela dei consumatori, contrattualistica privata, organizzazione e gestione d’impresa.
Essi saranno applicati alle imprese che operano nell’ambito di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, opere d’ingegneria, preparazione del cantiere edile, opere di scavo, lavori di completamento degli edifici e di finitura.
Questo post Settore edile: allo studio i nuovi requisiti per l’attività di costruttore é pubblicato da Immobiliare.it.