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Spese per l’ascensore: come si calcolano?

La suddivisione delle spese di manutenzione dell’ascensore anima spesso le assemblee condominiali. Alcuni condomini vorrebbero esserne esentati perché abitano al piano rialzato e, quindi, non ne usufruiscono, così come chi nell’edificio è titolare di negozi e uffici a piano terra.

Punti di vista che lasciano il tempo che trovano, a meno che non si abbia un quorum in assemblea. Di seguito, vedremo come si è orientata in merito la Cassazione negli ultimi anni. Ci sono due norme, all’interno del Codice Civile, che regolamentano la questione: il 1123 e il 1124.

Spese per l’ascensore: chi partecipa? 

Tutti i condomini, all’interno dello stesso condominio, sono tenuti a pagare le spese di manutenzione delle aree e degli impianti comuni, al di là dell’uso che ne facciano.

Se un condominio ha un giardino e un condomino non lo usa, ciò non toglie che la sua abitazione acquisisca un valore maggiore, anche grazie ad esso ed è anche per questo che deve contribuire alle spese di gestione e manutenzione. 


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Quando è possibile non pagare le spese dell’ascensore

Se è vero che il singolo condomino, in base ai millesimi della sua proprietà, deve pagare le spese dell’ascensore, anche se non lo usa perché abita a piano terra, è altresì vero, secondo la giurisprudenza, che l’assemblea può decidere di esonerare alcuni condomini dall’obbligo, ma solo all’unanimità.   

Come dividere le spese dell’ascensore

Secondo l’articolo 1123 del Codice civile, ci sono delle regole generali per capire come va effettuata la ripartizione delle spese condominiali.

  • Secondo la prima, le spese si dividono secondo i millesimi di proprietà. A tal fine, allegato al regolamento di condominio c’è una tabella millesimale che indica le quote di ciascun condomino. In proporzione ad esse, l’amministratore ripartisce di volta in volta le spese ricadenti sui vari proprietari delle unità immobiliari.
  • La seconda regola riguarda solo quei beni e servizi che, per loro natura, vengono utilizzati di più da alcuni condomini rispetto ad altri, come appunto scale e ascensore. In tal caso, dice la norma, la ripartizione delle spese deve tener conto dell’uso “più intenso”. 

Come dividere i millesimi dell’ascensore

Secondo l’articolo 1124 del Codice civile, la ripartizione delle spese dell’ascensore viene effettuata nel seguente modo:

  • per metà in base ai millesimi di proprietà;
  • per l’altra metà in base all’altezza di ciascun appartamento rispetto al piano terra.

Si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

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