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Spese per l’ascensore condominiale: ecco chi paga

Le spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori in condominio graveranno sui proprietari degli immobili a cui servono.

Come calcolare correttamente la spesa da affrontare? Basterà mettere in conto per metà il valore delle singole proprietà e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale l’altezza di ciascun piano dal suolo.

Si applicheranno, quindi, le stesse regole delle scale. Tuttavia, l’equiparazione tra scale e ascensori non dovrebbe riguardare gli ascensori installati ex novo, ai quali continua ad applicarsi la disciplina delle innovazioni.

Cosa dice la legge

L’art. 1124 del codice civile sancisce la piena equiparazione tra scale e ascensori, per quanto attiene alle spese necessaria alla loro manutenzione o sostituzione. Dispone, infatti, che gli ascensori condominiali siano mantenuti e sostituiti dai proprietari delle immobili a cui servono.

La relativa spesa è ripartita tra gli stessi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

La norma riflette la tendenza da tempo favorevole all’applicazione per tutte le spese relative agli ascensori condominiali al criterio di ripartizione previsto per le scale. Questo in considerazione dell’identica funzione che queste parti comuni svolgono all’interno dell’edificio.

Del resto, si fa spesso distinzione tra ascensori realizzati in concomitanza con la costruzione dell’edificio condominiale e ascensori installati successivamente.

L’ascensore installato originariamente in uno stabile condominiale è di proprietà di tutti i condomini compresi coloro le cui unità immobiliari si trovano al piano terra. Al contrario, gli ascensori installati successivamente appartengono solo ai condomini che hanno contribuito alla relativa spesa, fatta salva la possibilità degli altri di parteciparvi, contribuendo ai costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto.

Ecco perché l’installazione di un ascensore in un edificio che ne sia originariamente sprovvisto rappresenta una innovazione, con conseguente necessità di preventiva autorizzazione dell’assemblea a maggioranza qualificata (art. 1120 c.c.).

Ascensori ex novo

Così riassunto il quadro delle leggi, si ritenere che l’equiparazione tra ascensori e scale trova applicazione nelle sole ipotesi di ascensori installati originariamente nell’edificio condominiale. Essi sono di proprietà di tutti i condomini, compresi i condomini che si trovano al piano terra.

Quindi, le relative spese di manutenzione e sostituzione vanno ripartite tra tutti i proprietari delle unità immobiliari a cui servono secondo le modalità stabilite dal nuovo art. 1124, primo comma, c.c.

Ascensori preesistenti

La norma non si applica invece in caso di installazione ex novo dell’ascensore. In tale circostanza, le spese andranno ripartite secondo il criterio previsto dall’art. 1123 c.c. relativo alle innovazioni (non modificato dalla legge di riforma), in misura proporzionale ai millesimi posseduti (cfr. Cass. civ. 10 gennaio 1996, n. 165).

In quest’ultimo caso, peraltro, i condomini che non intendono usufruire dell’ascensore sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa, ai sensi dell’art. 1121, comma 1, c.c.

Quindi, riassumendo: le spese di sostituzione e/o di manutenzione dell’ascensore condominiale già esistente vanno ripartite in base ai criteri di cui all’art. 1124 c.c.; le spese per l’installazione ex novo dell’ascensore vanno invece ripartite secondo i millesimi di proprietà.

di Giuseppe Donato Nuzzo

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