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Superbonus 110%: come si calcola il risparmio energetico nel condominio misto

Come si calcola il Superbonus in un condominio misto? Nella risposta n. 453 del 1° luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato quali sono le condizioni da rispettare e come si calcola il risparmio energetico.

Superbonus nel condominio misto: il caso

La risposta dell’Agenzia delle Entrate arriva in seguito al caso sollevato da un edificio composto da 3 corpi di fabbrica – A, B, C – due soli dei quali a comporre il condominio.

  • Il fabbricato “A” ospita una banca al piano terra, immobili misti al primo piano, immobili residenziali al secondo e terzo piano;
  • il fabbricato “B” ospita la banca e immobili misti;
  • il fabbricato “C”, quello non appartenente al condominio, ospita solo locali della banca.

Il condominio vuole realizzare un intervento di riqualificazione energetica del tetto e della parete sud nel fabbricato A e un intervento di riqualificazione energetica del tetto-piano di copertura nel fabbricato B. Si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti sulla possibilità di usufruire del Superbonus al 110%.

Come calcolare il risparmio energetico nel condominio misto

Nel suo parere l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, il condominio misto può usufruire del Superbonus solo se le spese riguardano un immobile residenziale considerato nella sua interezza.

Si presentano due scenari. Il primo caso è quello in cui la superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali nell’edificio è superiore al 50%: qui è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni.

Nel secondo caso, quando la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è inferiore al 50%, è ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.

Risparmio energetico nel condominio misto

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che il miglioramento energetico deve essere dimostrato mediante l’Attestato di prestazione energetica (Ape) convenzionale. L’Ape convenzionale è, nello specifico, necessario per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus e nell’ipotesi di edifici pluri-unità.

Il documento è prodotto da Enea e CTI. Contrariamente a quanto previsto per l’Ape tradizionale, l’Attestato di prestazione energetica convenzionale deve essere redatto per l’intero edificio e non per la singola unità immobiliare.

di Aurora Tamigio

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