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Superbonus 110%: Ecco tutte le nuove scadenze

L’Agenzia delle Entrate descrive il Superbonus come “l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici“.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.


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Tutte le nuove scadenze

La circolare n.23 del 23 giugno 2022 ha previsto che il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:

  • 30 giugno 2022: dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro (articolo 5, comma 2, lettera c), Dlgs n. 242/1999), solo per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Per tali enti infatti non è stata prevista alcuna proroga;
  • 30 giugno 2022: per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche entro il 31 dicembre 2022, a condizione che per il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati;
  • 30 giugno 2023: dagli Iacp, dagli enti aventi delle finalità sociali, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi di risparmio energetico; dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • 31 dicembre 2025 dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri;
  • 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025)
  • 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Tabella Esemplificativa

Beneficiario Rif. normativo Aliquota SAL 30% SAL 60% Scadenza finale
1) Condomini,
2) Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4,
3) Onlus, ApS, AdV
Art 119, comma 9, lettere a) e d- bis) del D.L. n, 34/2020 1) 110% 2) 70%
3) 65%
1) 31/12/23
2) 31/12/24
3) 31/12/25
Persone fisiche art. 119, comma 9, lettera b), del D.L. n.34/2020 110% 30/09/2022 31/12/2022
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa art 119, comma 9, lettere c) e d), del D.L. n. 34/2020 110% 30/06/2026 31/12/2023
Associazioni e società sportive dilettantistiche per lavori destinati a immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi art 119, comma 9, lettera e), del D.L. n. 34/2020 30/06/2022

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