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Superbonus 110%: il nuovo modulo Cilas in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato a fine agosto in Gazzetta Ufficiale l’accordo con il quale Stato e regioni danno il via libera al nuovo modulo per comunicare l’inizio dei lavori agevolabili con il Superbonus 110%.

Ribattezzato Cilas (Cila + Superbonus), è uguale in tutta Italia e rende più semplici gli adempimenti per accedere alla maxi agevolazione fiscale. Ecco i dettagli.

Che cosa cambia con il nuovo modulo Cilas

Oggi c’è l’ufficialità, ma come avevamo già anticipato in questa occasione, le principali semplificazioni introdotte dalla Cilas sono due.

  1. Eliminata l’attestazione di stato legittimo: basta che il progettista firmi una dichiarazione di conformità dell’intervento. Nel modulo vanno inseriti i dati relativi al permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (ma se l’immobile è stato realizzato prima del 1967 è sufficiente una dichiarazione).
  2. No al progetto grafico articolato. Il nuovo modulo richiede solo che si provveda a una descrizione analitica dell’intervento, eventualmente integrata con elaborati grafici. Per gli interventi in edilizia libera è invece sufficiente una breve descrizione.

Ricordiamo che la Cilas non potrà essere utilizzata per interventi di demolizione e ricostruzione, ma solo per quelli che costituiscono manutenzione straordinaria.

Quando si perde il diritto al Superbonus 110% con la nuova Cila

In base al Decreto semplificazioni si possono perdere i vantaggi fiscali collegati al Superbonus 110% se:

  • non si presenta la Cila.
  • Gli interventi effettuati risultino difformi rispetto a quanto indicato nel modulo unificato.
  • Non si presentano i dati relativi al titolo abilitativo o al periodo di costruzione dell’immobile.

di Laura Fabbro

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