Il Superbonus 110% si applica anche agli interventi di coibentazione del tetto, ma bisogna prestare attenzione ad alcune caratteristiche tecniche. Per esempio, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta numero 779 del 2021, se il sottotetto non è riscaldato bisogna escluderlo dal calcolo della superficie disperdente lorda.
Vediamo che cosa significa e che cosa comporta in termini pratici questa limitazione.
Il caso in esame
A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate è un contribuente che intende demolire il tetto di un immobile per poi ricostruirlo, coibentarlo e adibirlo a lavatoio non abitabile. Mentre l’attuale sottotetto non è riscaldato, al termine dei lavori il nuovo locale sarà fornito di impianto di riscaldamento. La sua domanda quindi è se i lavori di coibentazione e isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali siano ammessi al Superbonus 110%.
Superbonus e coibentazione del tetto
In base alla normativa vigente, le spese per la coibentazione del tetto sono ammissibili al Superbonus, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno. È poi necessario che incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini del Superbonus 110% il calcolo della superficie disperdente lorda andrà fatto solo sull’immobile abitativo sottostante al lavatoio. In altre parole, il contribuente non deve conteggiare la superficie del tetto perché il sottotetto non è riscaldato.
di Laura Fabbro
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