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Superbonus 110% in condominio, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Molte volte, in un condominio, può essere difficile conciliare i lavori supportati dal Superbonus con i lavori di quotidiana amministrazione o interni alle singole unità abitative. O capire con chiarezza quali vanno considerati trainanti e quali no.

Per rispondere ad alcuni quesiti quotidiani l’Agenzia delle Entrate ha stilato una guida aggiornata al Superbonus all’interno della quale ha inserito alcuni casi pratici.

Vediamone tre.

Superbonus per condominio senza impianto centralizzato

In un appartamento all’interno di un condominio privo di sistema di riscaldamento centralizzato, un condomino sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico, come può essere per il cappotto termico (intervento coperto dal Superbonus), migliorando così di due classi energetiche. Il condomino a seguire decide di avviare una ristrutturazione, ammodernando i servizi igienici e sostituendo la caldaia e gli infissi.

Secondo l’Agenzia, se la caldaia e gli infissi possiedono seguono i parametri richiesti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 il condomino potrà usufruire del Superbonus del 110%. .

Se l’intervento sui servizi igienici comprende non solo pavimenti e sanitari, ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento è annoverabile come manutenzione straordinaria. Quindi la detrazione di cui usufruire sarà pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro

L’agevolazione per chi vive in condominio o in altri immobili

Un proprietario di più immobili, per esempio di un appartamento all’interno di un condominio in città, di una villetta a schiera al mare e di una in montagna, vuole effettuare dei lavori di ristrutturazione nelle tre proprietà usufruendo del Superbonus al 110%.

La guida dell’Agenzia sostiene che in questo caso il proprietario potrà fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute a seguito di interventi:

  • di riqualificazione energetica su massimo due delle tre unità immobiliari, se l’intervento è effettuato anche su parti comuni (per i lavori sulla terza proprietà potrà utilizzare l’Ecobonus secondo le regole standard);
  • di riqualificazione energetica, rientranti nella normativa e realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale;
  • antisismici, realizzati su tutte le proprietà, se appartenenti alle zone sismiche 1, 2 e 3.

Superbonus e impianto centralizzato

Un condominio vuole realizzare un intervento trainante: si tratta di un impianto centralizzato, per più utenze, allo scopo di produrre acqua calda sanitaria.

L’Agenzia in questo caso sostiene che il condominio per avere diritto al Superbonus, dovrà dotare l’impianto di un suo generatore di calore svincolato da quello destinato al riscaldamento invernale.

di Linda Compagnoni

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